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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 25/10/2019, n. 0192/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 25/10/2019, n. 0192/Pres.
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D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 25/10/2019, n. 0192/Pres.
- D. Pres. R. 23/06/2021, n. 0102/Pres.
- D. Pres. R. 30/11/2020, n. 0168/Pres.
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Premessa
IL PRESIDENTE
VISTO l'articolo 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), il quale prevede che: a) al fine di incentivare lo sviluppo di iniziative di start up imprenditoriale sul territorio regionale, è autorizzata la costituzione del Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start up innovative, di seguito denominato "Fondo di garanzia per il venture capital", nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese); b) le dotazioni del Fondo di garanzia per il venture capital sono destinate all'attivazione di garanzie a condizioni agevolat |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. Il presente regolamento reca, in attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 20 |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) "Comitato di gestione": il comitato di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese); b) "soggetti beneficiari finali": le start-up innovative destinatarie dell'investimento di venture capital assistito dalla garanzia del Fondo; c) "start-up innovativa": società iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), avente i requisiti di cui al comma 2 del medesimo articolo 25, come da definizione riportata nell'allegato A, modificabile con decreto del direttore centrale della direzione centrale competente in materia di attività produttive, ai fini di aggiornamento in caso di modifica della normativa statale di riferimento; d) “soggetto investitore”: intermediario finanziario, società di partecipazione o investitore privato indipendente che effettua l’iniziativa di investimento di venture capital nel soggetto beneficiario finale;N1 d bis) “intermediari finanziari”: soggetti di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 162-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazi |
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Art. 3 - Iniziative ammissibili1. Con l'istanza il soggetto investitore presenta al Comitato di gestione un'iniziativa di investimento di venture capital in un soggetto beneficiario finale, la quale deve contemplare, in ogni caso, l'acquisizione di una partecipazione di minoranza nel capit |
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Art. 4 - Regime degli aiuti1. Le garanzie a valere sul Fondo e le contribuzioni integrative alle garanzie medesime di cui all'articolo 11-bis sono concesse in osservanza del rego |
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Art. 5 - Cumulo degli aiuti1. Le garanzie del Fondo e le contribuzioni integrative alle garanzie medesime di cui all'articolo 11-bis possono essere cumulate con altri incentivi p |
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Art. 6 - Requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari finali1. Fatti salvi i casi di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) 651/2014, sono ammissibili alla garanzia del Fondo le iniziative che prevedono investimenti di venture capital in start-up innovative che: |
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Art. 7 - Requisiti di ammissibilità dei soggetti investitori1. Salvo quanto previsto al comma 1 bis, possono presentare iniziative e beneficiare della garanzia del Fondo, i soggetti investitori che possiedono i seguenti requisiti: a) essere attivi da almeno cinque anni, salvo che si tratti di persone fisiche; b) avere effettuato, negli |
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Art. 8 - Operazioni di investimento ammissibili alla garanzia del Fondo1. Nell'ambito degli investimenti di venture capital contemplati dall'iniziativa presentata dal soggetto investitore, la garanzia del Fondo assiste le seguenti operazioni di investimento (di seguito "operazioni ammissibili"): |
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Art. 9 - Condizioni della garanzia del Fondo1. La garanzia è concessa a titolo gratuito sulle operazioni ammissibili nella misura massima di copertura pari al 70 per cento dell'importo delle operazioni ammissibili, per un ammontare massimo garantito per iniziativa e soggetto beneficiario finale pari a un milione di euro. Nel caso di cui all’articolo 7, comma 1 bis, la misura massima di copertura è pari al 50 per cento dell’importo delle operazioni ammissibili. N5 2. La garanzia del Fondo interviene nei limiti dell'importo massimo garantito e della misura massima di copertura deliberati per operazio |
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Art. 10 - Gestione del Fondo1. Il Fondo, costituito nell'ambito del FRIE, è amministrato dal Comitato di gestione che delibera, nel limite delle risorse disponibili, la concessio |
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Art. 11 - Procedura di ammissione alla garanzia del Fondo1. L'iniziativa è presentata dal soggetto investitore al Comitato di gestione, per il tramite della Segreteria, con le modalità e i termini e unitamente ai documenti stabiliti dal Bando. Con la presentazione dell'iniziativa il soggetto investitore specifica le operazioni ammissibili per le quali è richiesta l'ammissione alla garanzia del Fondo. 2. In conformità all'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materi |
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Art. 11-bis - Contribuzione integrativa alla garanzia del Fondo1. Con la deliberazione di ammissione alla garanzia del Fondo può essere concessa al soggetto beneficiario finale che la richieda una contribuzione integrativa della garanzia medesima, diretta a promuovere l'eventua |
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Art. 12 - Deliberazione e perfezionamento degli investimenti1. Nel caso di investimenti di venture capital contemplati dall'iniziativa non ancora deliberati dal soggetto investitore alla data di presentazione dell'iniziativa medesima, gli investimenti medesimi devono essere deliberati dal soggetto investitore entro il termine di sei mesi dalla data in cui il Comitato di gestione ha concesso la garanzia del Fondo sulle operazioni ammissibili. Entro il medesimo termine deve essere data comunicazione alla Segreteria della deliberazione di concessione degli investimenti di venture capital contemplati dall'iniziativa. 2. Gli investimenti di venture capital contemplati dall'iniziativa sono perfezionati entro ventiquattro mesi dalla data |
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Art. 13 - Durata e decorrenza della garanzia del Fondo1. La garanzia del Fondo ha durata corrispondente all'operazione ammissibile garantita e comunque non superiore a sette anni. 2. Nel caso di perfezionamento dell'operazione |
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Art. 14 - Escussione della garanzia del Fondo1. La richiesta di escussione della garanzia del Fondo è presentata dal soggetto investitore alla Segreteria con le modalità e i termini e unitamente alla documentazione previste dal Bando. 2. L'escussione della garanzia del Fondo è richiesta dal soggetto investitore nei limiti dell'importo massimo garantito e della percentuale di copertura della garanzia deliberati dal Comitato di gestione in sede di ammissione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9. 3. Nel caso di investimenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), la richiesta di escussione della garanzia del Fondo è presentata dal soggetto investitore, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dalla data in cui si è verificato il primo, in ordine di tempo, tra i seguenti eventi: a) cessione delle quote o azioni del soggetto beneficiario finale, ovvero b) messa in liquidazione volontaria del soggetto beneficiario finale, ovvero c) ammissione del soggetto beneficiario finale alle procedure co |
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Art. 15 - Obblighi dei soggetti beneficiari finali1. I soggetti beneficiari finali hanno l'obbligo di svolgere nel territorio regionale le attività contemplate dal business plan che il soggetto investitore ha valutato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e, per la durata della garanzia del Fondo, di: a) mantenere la sede legale o operativa in Friuli-Venezia Giulia; |
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Art. 16 - Inefficacia e decadenza della garanzia1. La garanzia del Fondo è inefficace qualora sia stata concessa sulla base di informazioni, attestazioni o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti del soggetto investitore ovvero sulla base di informazioni, attestazioni o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti del soggetto beneficiario finale, che il soggetto investitore aveva verificato o avrebbe potuto verificare con la dovuta diligenza professionale, |
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Art. 17 - Revoca della garanzia1. La garanzia del Fondo è revocata in caso di mancato rispetto del termine di pagamento di cui all'articolo 15, comma 4, salvo che, entro il medesimo |
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Art. 18 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale. |
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Allegato A(riferito all'articolo 2, comma 1, lettera c) 1. Ai sensi del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese - Decreto sviluppo bis), l'impresa start-up innovativa, di seguito "start-up innovativa", è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: a) è costituita da non più di sessanta mesi; |
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Allegato B(di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) 1. In conformità all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 651/2014, la piccola impresa in fase di avviamento, per essere ammissibile: |
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