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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.C.M. 08/07/2003
D. P.C.M. 08/07/2003
D. P.C.M. 08/07/2003
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 30/12/2023, n. 214
- D.L. 18/10/2012, n. 179 (L. 17/12/2012, n. 221)
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PremessaIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge del 22 febbraio 2001, n. 36, e, in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera a), che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, siano fissati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione dalla esposizione della popolazione, nonché le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di emissioni elettromagnet |
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Art. 1. - Campo di applicazione1. Le disposizioni del presente decreto fissano i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz. Il presente decreto fissa inoltre gli obiettivi di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione d |
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Art. 2. - Definizioni ed unità di misura |
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Art. 3. - Limiti di esposizione e valori di attenzione1. Nel caso di esposizione a impian |
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Art. 4. - Obiettivi di qualità |
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Art. 5. - Esposizioni multiple |
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Art. 6. - Tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione |
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Art. 7. - Aggiornamento delle conoscenze |
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Allegato A - DefinizioniCampo elettrico: così come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima |
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Allegato BTabella 1
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Allegato C - Riduzione a conformitàLa riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici generati da diverse sorgenti, che concorrono in un dato punto al superamento dei limiti di esposizione di cui all'art. 3, comma 1 e dei valori di attenzione di cui all'art. 3, comma 2, deve essere eseguito nel modo seguente: indicando con Ei il campo elettrico della sorgente i-esima, con Li il corrispondente limite desunto dalle tabelle dell'allegato B, con Di la densità di potenza della sorgente e DLi il corrispondente limite desunto dalle tabelle dell'allegato B, si calcolano i contributi normalizzati che le varie sorgenti producono nel punto in considerazione nel modo seguente:
(1) oppure, per frequenze f > 3 MHz,
Se la somma
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