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D. Leg.vo 12/06/2003, n. 210

Attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio.
In vigore dal 24.8.2003. Con le modifiche introdotte dall'avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 17.9.2003, n. 216 e dal D.Leg.vo del 10/06/2004 n.152
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[Premessa]


Il Presidente della Repubblica


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 5;

Vi

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Art. 1. - Sanzioni penali

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, contravvenendo alle disposizioni vigenti, fabbrica o pone

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Art. 2. - Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fabbrica o immette sul mercato componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, privi della marcatura «CE», è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 a 12.000 euro.

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Art. 3. - Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni e le condizioni volte ad assicurare e garantire il rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1, per la sicurezza degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone e dei loro elementi costruttivi, nelle fasi di progettazione, costruzione, immissione sul mercato e messa in servizio.

2. Il presente decreto si applica:

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Art. 4. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «impianto»: il sistema completo installato nel suo sito, composto dall'infrastruttura e dai sottosistemi elencati nell'allegato I; per infrastruttura progettata specificamente per ciascun impianto e realizzata sul sito si intende il tracciato, i dati del sistema, le opere della linea e delle stazioni che sono necessarie per la costruzione e il funzionamento dell'impianto, fondazioni comprese;

b) «impianti a fune adibiti al trasporto di

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Art. 5. - Conformità ai requisiti

1. Gli impianti e la relativa infrastruttura, i sottosistemi, nonché i componenti di sicurezza di un impianto devono rispondere ai

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Art. 6. - Analisi di sicurezza

1. Il progetto di impianto è sottoposto, a richiesta del committente o del suo rappresentante, all'analisi di sicurezza di cui all'allegato III che prende in considerazione tutt

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Art. 7. - Norme di riferimento

1. Si presumono conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1, gli impianti e la relativa infrastruttura, i sottosistemi, nonché i componenti di sicurezza di un impianto costruiti ai sensi di una norma nazionale che recepisce una norma europea armonizzata, conforme ai requisiti di cui all'allegato II e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europe

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Art. 8. - Immissione sul mercato e messa in servizio dei componenti di sicurezza

1. Fatto salvo l'articolo 9, i componenti di sicurezza destinati agli impianti di cui al presente decreto sono immessi sul merca

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Art. 9. - Dichiarazione di conformità e marcatura «CE» dei componenti di sicurezza

1. I componenti di sicurezza indicati nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1, se sono muniti della marcatura «CE» di conformità di cui all'articolo 20 e della dichiarazione «CE» di conformità di cui all'allegato IV.

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Art. 10. - Immissione sul mercato dei sottosistemi

1. Fatto salvo l'articolo 11, i sottosistemi di cui all'allegato I sono immessi sul mercato se rispon

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Art. 11. - Dichiarazione di conformità dei sottosistemi

1. I sottosistemi indicati all'allegato I sono considerati conformi ai requisiti essenziali corrispondenti di cui all'articolo 5, comma 1, se muniti della dichiarazione «CE» di conformità prevista all'allegato VI e della documentazione tecnica pr

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Art. 12. - Impianti

1. Ferme restando le disposizioni del presente decreto, le procedure di rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza e di approvazione dei progetti, nonché le procedure di autorizzazione alla costruzione, al rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza per l'apertura all'esercizio ed al mantenimento in servizio degli impianti sono quelle stabilite dalle disposizioni vigenti.

2. L'amministrazione competente, se ritiene che il componente di sicurezza o il sottosistema presenta caratteristiche innovative in termini di progettazione o di c

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Art. 13. - Misure di salvaguardia

1. L'amministrazione competente adotta provvedimenti provvisori per limitare le condizioni di impiego di un componente di sicurezza o di un sottosistema o per vietarne l'utilizzazione se constata che tale componente di sicurezza pur recante la marcatura «CE» di conformità di cui all'articolo 20, immesso sul mercato e utilizzato conformemente alla sua destinazione, o che tale sottosistema pur corredato della dichiarazione «CE» di conformità di cui all'articolo 11 e utilizzato conformemente alla sua destinazione, mette a rischio la salute e la sicurezza delle persone e la sicurezz

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Art. 14. - Misure cautelative

1. Se l'amministrazione competente constata che un impianto autorizzato e utilizzato conformemente al

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Art. 15. - Organismi notificati

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono fissati i requisiti che devono rispettare gli organismi per essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità di cui all'articolo 9 e di esame «CE» di cui all'articolo 11; fra tali requisiti sono compresi quelli indicati nell'allegato VIII. Con lo stesso d

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Art. 16. - Attività di vigilanza sugli organismi notificati

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigila sul rispetto dei requisiti di cui all'articolo 15, comma 1, e sull'a

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Art. 17. - Compiti dell'organismo notificato

1. Se un organismo notificato constata che i requisiti pertinenti previsti dal presente decreto non sono stati o non sono più soddisfatti dal fab

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Art. 18. - Revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero delle attività produttive, revoca l'autorizzazione di cui all'articolo 15, comma 2, se constata, anche a seguito delle verifiche ed accertamenti di cui all'articolo 16, comma 1, che un organismo notificato non rispetta più i requisiti di cui all'articolo 15, comma 1. L'autorizzazione &

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Art. 19. - Rinnovo

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 15, comma 2, ha durata triennale e può essere rinnovat

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Art. 20. - Marcatura «CE» di conformità

1. La marcatura «CE» di conformità è costituita dalle iniziali «CE», secondo il simbolo grafico indicato nell'

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Art. 21. - lndebita apposizione della marcatura «CE»

1. Fatti salvi gli articoli 1, 2, 13 e 18, qualora l'amministrazione competente accerta l'apposizione della marca

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Art. 22. - Disposizioni finanziarie

1. Alla procedura di valutazione della conformità del componente di sicurezza di cui all'articolo 9, a quella di esame «CE» dei sottosistemi di cui all'articolo

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Art. 23. - Disposizioni transitorie e finali

1. Qualsiasi decisione adottata in applicazione del presente decreto che limiti l'impiego dei componenti di sicurezza o dei sottosistemi in un impianto o la loro immissione sul mercato deve essere motivata. Essa è notificata ai soggetti interessati con l'indicazione delle procedure di ricorso ammesse dalla legislazione vigente e dei termini entro i quali detti ricorsi devono essere presentati.

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Allegato I - SOTTOSISTEMI DI UN IMPIANTO(Articolo 3)

Ai fini del presente decreto, un impianto si compone delle infrastrutture e dei sottosistemi elencati di seguito, dovendo ogni volta essere presi in considerazione i requisiti di idoneità al servizio e quelli relativi alla manutenzione tecnica:

1. Funi e attacchi di funi

2.

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Allegato II - REQUISITI ESSENZIALI(Articolo 5)
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1. Oggetto

Il presente allegato definisce i requisiti essenziali che si applicano alla progettazione, alla costr

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2. Requisiti generali

2.1. Sicurezza delle persone

La sicurezza degli utenti, del personale e dei terzi è un requisito fondamentale per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti.


2.2. Principi di sicurezza

Per quanto riguarda la progettazione, la realizzazione e i requisiti di idoneità all'esercizio, nonché quelli relativi alla manutenzione tecnica di un impianto, devono essere applicati nell'ordine i principi seguenti:

- eliminare o almeno ridurre i pericoli mediante soluzioni progettuali o costruttive;

- definire e adottare le misure di protezione necessarie rispetto ai pericoli che non possono essere eliminati mediante soluzioni progettuali o costruttive;

- definire e rendere note le precauzioni da prendere per evitare i pericoli che non è stato possibile eliminare completamente mediante le soluzioni e le misure di cui al primo e al secondo trattino.

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3. Requisiti concernenti le infrastrutture

3.1. Tracciato, velocità, distanza dei veicoli

3.1.1. L'impianto deve essere progettato per funzionare in condizioni di sicurezza tenendo conto delle caratteristiche del terreno e dei dintorni, delle condizioni atmosferiche e meteorologiche, delle eventuali opere e degli eventuali ostacoli terrestri e aerei situati nelle vicinanze, in modo da non provocare inconvenienti e pericoli, in qualsiasi condizione di utilizzazione, ma

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4. Requisiti concernenti le funi, gli argani e i freni, nonché gli impianti meccanici e elettrici

4.1. Funi e relativi appoggi

4.1.1. Si devono adottare tutte le disposizioni conformemente allo stato dell'arte, per

- evitare la rottura delle funi e dei relativi attacchi;

- assicurare i valori limite di sollecitazione;

- assicurarne la sicurezza agli appoggi ed impedirne lo scarrucolamento;

- permetterne la sorveglianza.

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5. Veicoli e dispositivi di traino

5.1. I veicoli e/o i dispositivi di traino devono essere progettati e attrezzati in modo che, nelle condizioni di impiego prevedibili, nessuno possa cadere e correre altri pericoli.

5.2. Gli attacchi dei veicoli e dei dispositivi di traino devono essere progettati e realizzati in modo che anche nelle condizioni più sfavorevoli

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6. Dispositivi per gli utenti

L'accesso alle aree d'imbarco e la partenza dalle aree di sbarco, nonché l'imbarco e lo sbarco

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7. Idoneità all'esercizio

7.1. Sicurezza

7.1.1. Devono essere adottate tutte le disposizioni e le misure tecniche affinché l'impianto possa essere utilizzato conformemente alla sua destinazione e alle sue specifiche tecniche nonché alle condizioni di utilizzazione prescritte e possano essere rispettate le avvertenze per la manutenzione e la sicurezza di esercizio. Le istruzioni e le avvertenze corrispondenti devon

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Allegato III - ANALISI DI SICUREZZA(Articolo 6)

L'analisi di sicurezza cui deve essere sottoposto qualsiasi impianto deve tener conto di ogni modalità di esercizio prevista. Essa deve essere realizzata secondo un metodo riconosciuto o consolidato e tener conto delle regole dell'arte e della complessità dell'impianto in questione.

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Allegato IV - COMPONENTI DI SICUREZZA: DICHIARAZIONE «CE» DI CONFORMITÀ(Articolo 9)

Il presente allegato si applica ai componenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), per garantire che essi soddisfino i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1, definiti nell'allegato II.

La dichiarazione «CE» di conformità e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati. Essa deve essere redatta nella

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Allegato V - COMPONENTI DI SICUREZZA: VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ(Articolo 9)
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1. Ambito di applicazione

Il presente allegato si applica ai componenti di sicurezza al fine di verificarne l'osservanza dei re

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2. Contenuto delle procedure

Le procedure di valutazione applicate dagli organismi notificati a livello della progettazione e dell

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VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEI COMPONENTI DI SICUREZZA

Progettazione

Produzione

1. Es

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MODULO B: ESAME «CE DEL TIPO»

1. Questo modulo descrive la parte della procedura con cui un organismo notificato constata e attesta che un esemplare rappresentativo della produzione considerata soddisfa le disposizioni del presente decreto.

2. La domanda di esame «CE del tipo» è presentata dal costruttore o dal suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere:

- il nome e l'indirizzo del costruttore e, qualora la domanda sia presentata dal suo rappresentante, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

- la documentazione tecnica descritta al punto 3.

Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un esemplare rappresentativo della produzione considerata, in seguito denominato «tipo». L'organismo notificato può chiedere altri esemplari qualora sia necessario per eseguire il programma di prove.

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MODULO D: GARANZIA QUALITÀ DI PRODUZIONE

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il costruttore che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che i componenti in questione sono conformi al tipo o oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e soddisfano i requisiti del presente decreto. Il costruttore o il suo rappresentante stabilito nel territorio dell'Unione europea appone la marcatura «CE» su ciascun componente e redige una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura «CE» è accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.

2. Il costruttore deve applicare un sistema approvato di qualità della produzione, eseguire l'ispezione e le prove dei componenti finiti secondo quanto specificato al punto 3 ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema di qualità

3.1. Il costruttore presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità ad un organismo notificato di sua scelta, per i componenti interessati.

La domanda contiene:

- tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di componenti previsti;

- la documentazione relativa a

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MODULO F: VERIFICA SU PRODOTTO

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il costruttore o il suo rappresentante stabilito nel territorio dell'Unione europea si accerta e dichiara che i componenti cui sono state applicate le disposizioni di cui al punto 3 sono conformi al tipo descritto nell'attestato di esame «CE del tipo» e soddisfano i requisiti del presente decreto.

2. Il costruttore adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei componenti al tipo descritto nell'attestato di esame «CE del tipo» e ai requisiti del presente decreto. Il costruttore o il suo rappresentante appone la marcatura «CE» su ciascun componente e redige una dichiarazione di conformità.

3. L'organismo notificato procede agli esami e alle prove del caso per verificare la conformità dei co

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MODULO G: VERIFICA DELL'ESEMPLARE UNICO

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il costruttore accerta e dichiara che il componente considerato, cui è stato rilasciato l'attestato di cui al punto 2, è conforme ai requisiti del presente decreto. Il costruttore o il suo rappresentante stabilito nel territorio dell'Unione europea appone la marcatura «CE» sul componente e redige una dichiarazione di conformità.

2.

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MODULO H: GARANZIA QUALITÀ TOTALE

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il costruttore che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che i componenti in questione soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili. Il costruttore o il suo rappresentante stabilito nel territorio dell'Unione europea appone la marcatura «CE» su ciascun componente e redige una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura «CE» è accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.

2. Il costruttore applica un sistema di qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, e l'ispezione finale dei componenti e le prove, secondo quanto specificato al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema di qualità

3.1. Il costruttore presenta un domanda di valutazione del suo sistema di qualità ad un organismo notificato.

La domanda contiene:

- tutte le opportune informazioni sulla categoria di componenti prevista;

- la documentazione relativa al sistema di qualità.

3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità dei componenti ai requisiti del presente decreto ad essi applicabili.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal costruttore devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità permette un'interpretazione uniforme delle misure di procedura e di qualità, come i programmi, gli schemi, i manuali e i dossier riguardanti la qualità.

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Allegato VI - SOTTOSISTEMI: DICHIARAZIONE «CE» DI CONFORMITÀ(Articolo 11)

Il presente allegato si applica ai sottosistemi di cui all'articolo 11 onde garantire che essi soddisfino i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1, che li riguardano.

La dichiarazione «CE» di conformità è rilasciata dal costruttore o dal suo rappresentante stabiliti nel territorio dell'Unione europe

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Allegato VII - SOTTOSISTEMI: VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ(Articolo 11)

1. L'esame «CE» è la procedura mediante la quale un organismo notificato verifica e attesta, su richiesta del costruttore, del suo rappresentante stabilito nel territorio dell'Unione europea o, in mancanza di questi, della persona fisica o giuridica che immette sul mercato il sottosistema, che un sottosistema

- è conforme al presente decreto e alle altre disposizioni applicabili a norma del Trattato;

- è conforme alla documentazione tecnica ed è ultimato.

2. La verifica del sottosistema è effettuata per ciascuna delle fasi seguenti:

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Allegato VIII - REQUISITI MINIMI CHE DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE PER LA NOTIFICA DEGLI ORGANISMI(Articolo 15)

1. L'organismo, il suo direttore e il personale preposto alle operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né il costruttore, né il fornitore, né l'installatore dei componenti di sicurezza o dei sottosistemi da controllare, né il rappresentante di una di queste persone, né la persona fisica o giuridica che immette sul mercato questi componenti di sicurezza o questi sottosistemi. Essi non possono intervenire né direttamente né come mandatari nella progettazione, fabbricazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di questi componenti di sicurezza o di questi sottos

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Allegato IX - MARCATURA «CE» DI CONFORMITÀ(Articolo 20)

La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali «CE», secondo il simbolo grafico che segue, ed è accompagnata dalle ultime due cifre dell'anno nel quale è stata apposta e dal numero di identificazione dell'organismo notificat

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"Allegato X(Articolo 15)


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SCHEMA DI DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO AI FINI DELLA NOTIFICA

N1

Lo/la scrivente ........................................... ragione o denominazione sociale dell'organismo con sede in ............................... (città o località) ....................... (provincia) .......... via ........................................ n. ....

Chiede di essere riconosciuto/a ai sensi del decreto legislativo di recepimento della direttiva n. 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, quale organismo abilitato a svolgere:

a) la procedura di valutazione di conformità dei componenti di sicurezza di cui all'allegato IV del decreto legislativo sopra citato;

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