Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Giustizia UE 29/07/2019, n. C-411/17
Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Convenzione di Espoo - Convenzione di Aarhus - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Direttiva 92/43/CEE - Articolo 6, paragrafo 3 - Nozione di «progetto» - Valutazione delle incidenze sul sito interessato - Articolo 6, paragrafo 4 - Nozione di «motivi imperativi di rilevante interesse pubblico» - Conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva 2009/147/CE - Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - Direttiva 2011/92/UE - Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) - Nozione di «progetto» - Articolo 2, paragrafo 1 - Articolo 4, paragrafo 1 - Valutazione dell’impatto ambientale - Articolo 2, paragrafo 4 - Esenzione dalla valutazione - Abbandono progressivo dell’energia nucleare - Normativa nazionale che prevede, da un lato, la ripresa, per un periodo di quasi dieci anni, dell’attività di produzione industriale di energia elettrica di una centrale nucleare non in funzione, rinviando in tal modo di dieci anni la data inizialmente fissata dal legislatore nazionale per la sua disattivazione e la fine della sua attività, e, dall’altro, il rinvio, anch’esso di dieci anni, del termine inizialmente previsto da questo medesimo legislatore per la disattivazione e la fine della produzione industriale di energia elettrica di una centrale in attività - Assenza di una valutazione dell’impatto ambientale.1) L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, devono essere interpretati nel senso che la ripresa, per un periodo di quasi dieci anni, della produzione industriale di energia elettrica di una centrale nucleare non in funzione, che abbia l’effetto di rinviare di dieci anni la data inizialmente stabilita dal legislatore nazionale per la sua disattivazione e per la fine della sua attività, e il rinvio, anch’esso di dieci anni, del termine inizialmente previsto da questo medesimo legislatore per la disattivazione e la cessazione della produzione industriale di energia elettrica di una centrale in attività - misure, queste, che implicano lavori di modernizzazione delle centrali interessate tali da incidere sulla realtà fisica dei siti - costituiscono un «progetto», ai sensi di tale direttiva, che deve, in linea di principio, e salvo le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare, essere sottoposto a una valutazione dell’impatto ambientale prima dell’adozione di tali misure. La circostanza che l’attuazione di queste ultime implichi l’adozione di atti successivi, come il rilascio, per una delle centrali interessate, di una nuova autorizzazione individuale di produzione di energia elettrica a fini industriali, non è al riguardo determinante. I lavori inscindibilmente connessi alle suddette misure devono essere parimenti sottoposti a una simile valutazione prima dell’adozione di queste medesime misure, qualora - circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare - la loro natura e i loro potenziali effetti sull’ambiente siano sufficientemente individuabili in tale fase. |
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