Sent. C. Giustizia UE 29/07/2019, n. C-411/17 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 29/07/2019, n. C-411/17

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Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Convenzione di Espoo - Convenzione di Aarhus - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Direttiva 92/43/CEE - Articolo 6, paragrafo 3 - Nozione di «progetto» - Valutazione delle incidenze sul sito interessato - Articolo 6, paragrafo 4 - Nozione di «motivi imperativi di rilevante interesse pubblico» - Conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva 2009/147/CE - Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - Direttiva 2011/92/UE - Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) - Nozione di «progetto» - Articolo 2, paragrafo 1 - Articolo 4, paragrafo 1 - Valutazione dell’impatto ambientale - Articolo 2, paragrafo 4 - Esenzione dalla valutazione - Abbandono progressivo dell’energia nucleare - Normativa nazionale che prevede, da un lato, la ripresa, per un periodo di quasi dieci anni, dell’attività di produzione industriale di energia elettrica di una centrale nucleare non in funzione, rinviando in tal modo di dieci anni la data inizialmente fissata dal legislatore nazionale per la sua disattivazione e la fine della sua attività, e, dall’altro, il rinvio, anch’esso di dieci anni, del termine inizialmente previsto da questo medesimo legislatore per la disattivazione e la fine della produzione industriale di energia elettrica di una centrale in attività - Assenza di una valutazione dell’impatto ambientale.

1) L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, devono essere interpretati nel senso che la ripresa, per un periodo di quasi dieci anni, della produzione industriale di energia elettrica di una centrale nucleare non in funzione, che abbia l’effetto di rinviare di dieci anni la data inizialmente stabilita dal legislatore nazionale per la sua disattivazione e per la fine della sua attività, e il rinvio, anch’esso di dieci anni, del termine inizialmente previsto da questo medesimo legislatore per la disattivazione e la cessazione della produzione industriale di energia elettrica di una centrale in attività - misure, queste, che implicano lavori di modernizzazione delle centrali interessate tali da incidere sulla realtà fisica dei siti - costituiscono un «progetto», ai sensi di tale direttiva, che deve, in linea di principio, e salvo le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare, essere sottoposto a una valutazione dell’impatto ambientale prima dell’adozione di tali misure. La circostanza che l’attuazione di queste ultime implichi l’adozione di atti successivi, come il rilascio, per una delle centrali interessate, di una nuova autorizzazione individuale di produzione di energia elettrica a fini industriali, non è al riguardo determinante. I lavori inscindibilmente connessi alle suddette misure devono essere parimenti sottoposti a una simile valutazione prima dell’adozione di queste medesime misure, qualora - circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare - la loro natura e i loro potenziali effetti sull’ambiente siano sufficientemente individuabili in tale fase.
2) L’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2011/92/UE deve essere interpretato nel senso che esso autorizza uno Stato membro a esentare un progetto come quello di cui trattasi nel procedimento principale da una valutazione dell’impatto ambientale al fine di garantire la sicurezza del suo approvvigionamento di energia elettrica solo nel caso in cui tale Stato membro dimostri che il rischio per la sicurezza di tale approvvigionamento è ragionevolmente probabile e che il progetto in questione presenta un carattere di urgenza tale da giustificare l’assenza di una simile valutazione, e purché siano rispettati gli obblighi di cui all’articolo 2, paragrafo 4, secondo comma, lettere da a) a c), di tale direttiva. Una simile possibilità di esenzione, tuttavia, non fa venir meno gli obblighi che incombono allo Stato membro interessato in forza dell’articolo 7 di detta direttiva.
3) L’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2011/92/UE deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale come quella in questione nel procedimento principale non costituisce un atto legislativo nazionale specifico, ai sensi di tale disposizione, escluso, in forza di quest’ultima, dall’ambito di applicazione della direttiva in parola.
4) L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel senso che misure come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, unitamente ai lavori di modernizzazione e di adeguamento alle norme di sicurezza attuali, costituiscono un progetto soggetto a un’opportuna valutazione della sua incidenza sui siti protetti interessati. Tali misure devono essere oggetto di una simile valutazione prima della loro adozione da parte del legislatore. La circostanza che l’attuazione di dette misure implichi l’adozione di atti successivi, come il rilascio, per una delle centrali interessate, di una nuova autorizzazione individuale di produzione di energia elettrica a fini industriali, non è al riguardo determinante. I lavori inscindibilmente connessi a queste medesime misure devono essere parimenti sottoposti a una simile valutazione prima dell’adozione di queste ultime qualora, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, la loro natura e i loro potenziali effetti sui siti protetti siano sufficientemente individuabili in tale fase.
5) L’articolo 6, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 92/43/CEE deve essere interpretato nel senso che l’obiettivo di assicurare, in ogni momento, la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica di uno Stato membro costituisce un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico, ai sensi di tale disposizione. L’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui nel sito protetto sul quale può incidere un progetto si trovino un tipo di habitat naturale o una specie prioritari, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, solo la necessità di scongiurare una minaccia grave ed effettiva di interruzione dell’approvvigionamento di energia elettrica dello Stato membro interessato è idonea a costituire, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, un motivo di sicurezza pubblica ai sensi di tale disposizione.
6) Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale può, se il diritto interno lo consente, eccezionalmente mantenere gli effetti di misure, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che siano state adottate in violazione degli obblighi sanciti dalle direttive 2011/92 e 92/43, qualora tale mantenimento sia giustificato da considerazioni imperative connesse alla necessità di scongiurare una minaccia grave ed effettiva di interruzione dell’approvvigionamento di energia elettrica dello Stato membro interessato, cui non si potrebbe far fronte mediante altri mezzi e alternative, in particolare nell’ambito del mercato interno. Detto mantenimento può coprire soltanto il lasso di tempo strettamente necessario per porre rimedio a tale illegittimità. 

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