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Sent. C. Giustizia UE 23/05/2019, n. C-634/17

5763055 5763055
Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Spedizioni di rifiuti all’interno dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 1013/2006 - Articolo 1, paragrafo 3, lettera d) - Ambito di applicazione - Regolamento (CE) n. 1069/2009 - Spedizione di sottoprodotti di origine animale.

L’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, dev’essere interpretato nel senso che le spedizioni di sottoprodotti di origine animale rientranti nel regolamento n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento n. 1774/2002, (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) sono escluse dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1013/2006, salvo nelle ipotesi in cui il regolamento n. 1069/2009 prevede espressamente l’applicazione del regolamento n. 1013/2006.

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