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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. ANAC 26/06/2019, n. 570
Delib. ANAC 26/06/2019, n. 570
Delib. ANAC 26/06/2019, n. 570
Delib. ANAC 26/06/2019, n. 570
Delib. ANAC 26/06/2019, n. 570
La Sent. Corte Cost. 23/11/2021, n. 218 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1, nonché, in via consequenziale, dei commi 2 e 3 dell’art. 177, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50.
Alla luce della dichiarata illegittimità costituzionale dell’art. 177 del D. Leg.vo 50/2016, costituente il presupposto normativo legittimante l’emanazione delle presenti Linee guida, la Sent. C. Stato 25/03/2022, n. 2221 ha statuito che queste ultime vadano annullate, in quanto ormai prive di un fondamento giuridico che ne legittimi l’adozione e la persistenza.
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PremessaLe presenti Linee guida sono adottate ai sensi dell’ar |
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Parte I |
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1 - Ambito di applicazione dell’articolo 177 del codice dei contratti pubblici1.1 Nel silenzio della legge, la collocazione sistematica dell’articolo 177 nell’ambito della parte III del codice dei contratti pubblici depone per l’applicazione alle fattispecie in esso regolate delle disposizioni contenute in tale parte. 1.2 L’articolo 177 si applica alle concessioni di lavori e di servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro individuate dall’articolo 164 del d.lgs. 50/2016, affidate in data antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 in difformità rispetto alle procedure di affidamento consentite. 1.3 La norma in esame si applica alle concessioni di cui al comma 1 affidate nei settori ordinari e, ad esclusione di quanto previsto al successivo punto 2, lettera f), nei settori speciali. 1.4 L’articolo 177 non si applica alle fattispecie escluse dall’applicazione della parte III del codice dei contratti pubblici, individuate dall’articolo 164, oltre che ai contratti esclusi ai sensi degli articoli 4-18 del codice dei contratti pubblici. L’articolo 177, non si applica, quindi: a. ai provvedimenti con cui le amministrazioni aggiudicatrici autorizzano l’esercizio di un’attività economica che può svolgersi anche mediante l’utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici, incluse le concessioni demaniali; |
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2 - I contratti assoggettati alle previsioni dell’articolo 177 del codice dei contratti pubblici2.1 I contratti da inserire nella base di calcolo delle percentuali individuate dall’articolo 177 sono quelli che riguardano tutte le prestazioni oggetto della concessione e sono quindi necessarie per l’esecuzione della stessa, a |
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3 - Ambito temporale di applicazione dell’articolo 177 del codice dei contratti pubblici3.1 Il termine indicato dall’articolo 177, comma 2, del codice dei contratti pubblici, come modificato dal decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 |
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Parte II |
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4 - Situazione di squilibrio e quantificazione della penale4.1 Le eventuali situazioni di squilibrio rispetto a i limiti percentuali indicati dall’articolo 177 del codice dei contratti pubblici sono riequilibrate entro l’anno successivo rispettando, nel contempo, le percentuali di affidamento di pertinenza dell’anno in corso e considerando il valore dei contratti che avrebbero dovuto essere affidati con procedura di evidenza pubb |
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5 - Obblighi di pubblicazione5.1 Per le concessioni in essere assoggettate all’articolo 177 del codice dei contratti pubblici, i soggetti concedenti pubblicano sul profilo di committente, nella sezione «amministrazione trasparente», sotto-sezione «Bandi di gara e contratti», sezione «Concessioni assoggettate all’articolo 177 del decreto legislativo 50/2016», le seguenti informazioni: - data di sottoscrizione della concessione; - oggetto della concessione; - valore stimato della concessione; - stato della con |
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6 - Attività di verifica6.1 La verifica delle quote degli affidamenti di cui all’articolo 177, commi 1 e 3, del codice dei contratti pubblici è effettuata dai soggetti concedenti secondo un calendario di controlli che preveda almeno un controllo annuale. 6.2 Il concedente effettua le verifiche sulle attività del concessionario secondo le modalità di cui all’articolo 31, comma 12, del codice dei contratti pubblici. 6.3 I concedenti verificano |
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