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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Il restauro conservativo è escluso in caso di modifiche degli elementi tipologici, formali e strutturali
FATTISPECIE
Nel caso di specie, i ricorrenti erano stati condannati per avere realizzato una serie di opere edilizie in assenza del permesso di costruire e del nulla osta delle autorità preposte alla tutela dei vincoli in area sottoposta a vincolo paesaggistico, sostenendo che si trattasse di interventi di restauro e risanamento conservativo.
I giudici di merito avevano accertato una sostanziale e significativa diversità dell'immobile rispetto all’organismo edilizio originario, configuratasi mediante la realizzazione di un porticato in adiacenza al fabbricato preesistente, così costituito: una struttura portante mista di muratura e conci di tufo, sette pilastri in cemento armato, la predisposizione di un solaio latero cementizio, un'impalcatura di legno, paletti in ferro su massetto in calcestruzzo.
CONSIDERAZIONI GIURIDICHE
La lett. c), dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 380/2001, identifica gli interventi di restauro e risanamento conservativo come quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che - nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso - ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi, in particolare, comprendono:
a) il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio;
b) l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso;
c) l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
La C. Cass. pen. 29/04/2019, n. 17732 in proposito ha ribadito che ai fini della configurabilità di un intervento quale restauro e risanamento conservativo non possono essere mutati la qualificazione tipologica del manufatto preesistente, ovvero i caratteri architettonici e funzionali che ne consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie, gli elementi formali che configurano l'immagine caratteristica dello stesso e gli elementi strutturali, che materialmente compongono la struttura dell'organismo edilizio.
CONCLUSIONE
La Corte di Cassazione ha dunque ritenuto che la Corte territoriale aveva correttamente escluso che l'opera fosse riconducibile a un mero restauro conservativo, il quale non è subordinato al previo rilascio del provvedimento autorizzatorio, proprio perché l'opera aveva comportato un aumento di unità immobiliari, modifiche del volume dei prospetti e delle superfici.