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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.Min. Ambiente 21/12/1995
D.Min. Ambiente 21/12/1995
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[Premessa]Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato |
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Art. 1. - Campo di applicazione1. Il presente decreto disciplina i metodi di valutazione dei risultati ottenuti con sistemi di rilevamento in continuo delle emissioni derivanti dagli impianti che ricadono nel campo di applicazione del D.P.R. 24 maggio 1988, n. |
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Art. 2. - Misure continue1. Fino all'emanazione degli atti conseguenti alle attività previste dal D.M. 6 maggio 1992, alle misure in continuo si applica l'allegato al presente decreto. |
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Art. 3. - Disposizioni transitorie1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, i sistemi di rilevamento in continuo installati e/o in funzione alla d |
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Art. 4. - Aggiornamenti1. I metodi di campionamento, analisi e valutazione oggetto del presente decreto sono sottoposti ad a |
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Allegato - Criteri di valutazione dei risultati ottenuti con sistemi di rilevamento in continuo delle emissioni finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti di emissione fissati ai sensi del decreto del presidente della repubblica 24 maggio 1988, n. 203. |
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1. Definizioni |
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1.0Le seguenti definizioni si applicano ai fini di quanto previsto nel presente allegato. |
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1.1 Carico di processoPer carico di processo di un impianto si intende il livello percentuale di produzione rispetto alla p |
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1.2 Impianto in avviamentoUn impianto viene considerato in fase di avviamento, salvo diversa disposizione normativa o autorizza |
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1.3 Impianto in fermata (o fase di arresto)Un impianto viene considerato in fermata quando, per varie cause, viene (gradualmente) messo fuori se |
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1.4 Minimo tecnicoÉ il carico minimo di processo compatibile con l'esercizio dell'impianto in condizione di regi |
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1.5 Misura direttaMisura effettuata con analizzatori che forniscono un segnale di risposta direttamente proporzionale a |
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1.6 Misura indirettaMisura effettuata con analizzatori che forniscono un segnale di risposta direttamente proporzionale a |
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2. Requisiti e prescrizioni funzionali |
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2.1 Aspetti di carattere generaleNella realizzazione e nell'esercizio dei sistemi di rilevamento devono essere perseguiti per la misura di ogni singolo parametro elevati livelli di accuratezza e di disponibilità dei dati. Il sistema di rilevamento deve essere realizzato con una configurazion |
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2.2 Configurazioni di misuraLa misura in continuo delle grandezze deve essere realizzata con un sistema che espleta le seguenti funzioni: Campionamento ed analisi; |
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2.3 Modalità di campionamentoLa sezione di campionamento, deve essere posizionata secondo la norma UNI 10169 (ed giugno 1993). Ove |
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2.4 MisureGli analizzatori utilizzati devono essere provvisti di certificazione. |
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2.5 CalibrazioniAi fini del presente Decreto si intende per calibrazione di un analizzatore a risposta lineare la pro |
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2.6 Sistema di acquisizione validazione ed elaborazione datiIl sistema nel suo complesso oltre a svolgere le funzioni descritte nei seguenti sotto-paragrafi, dev |
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2.6.1 AcquisizioniTale funzione presiede alla lettura istantanea con opportuna frequenza dei segnali elettrici di risposta degli analizzatori o di altri |
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2.6.2. Validazione delle misureIl sistema deve provvedere automaticamente, sulla base di procedure di verifica predefinite, a validare sia i valori elementari acquisiti sia i valori medi orari calcolati. Le procedure di validazione adottate in relazione al tipo di processo e ad ogni tipologia di analizzatore, devono essere concordate con le Autorità competenti per il controllo. Per i grandi impianti di co |
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2.6.3 Preelaborazione dei datiPer preelaborazione dei dati si intende l'insieme delle procedure di calcolo che consentono di definire, partendo dai valori elementari acquisiti espressi in unità ingegneristiche di sistema, i valori medi orari espressi nelle unità di misura richieste e riferiti alle condizioni fisiche prescritte. Nel caso in cui è prevista la calibrazione automatica degli analizzatori, la preelaborazione i |
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3. Tarature e verifiche |
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3.1 Verifiche periodicheTali verifiche da effettuarsi a carico dell'esercente, consistono nel controllo periodico della rispo |
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3.2 TaratureNel caso di analizzatori utilizzati nei sistemi estrattivi la taratura coincide con le operazioni di calibrazione strumentale. La periodicità dipende dalle caratteristiche degli analizzatori e dalle condizioni ambientali di misura, può essere necessaria anche una calibrazione giornaliera. Nel caso di analizzatori in s |
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3.3 Verifiche in campoLe verifiche in campo sono le attività destinate all'accertamento della correttezza delle operazioni di misura. Esse sono con |
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3.4 Verifica di accuratezzaLa verifica di accuratezza di una misura si effettua confrontando le misure rilevate dal sistema in esame con le misure rilevate nello stesso punto o nella stessa zona di campionamento da un altro sistema di misura assunto come riferimento. L'accordo tra i due sistemi si valuta, effettuando almeno tre misure di confronto, tramite l'indice di accuratezza relativo (Iar) calcolato come segue. Si ritiene che il sistema in esame abbia un sufficiente grado di accuratezza relativo se tale indice è superiore all' 80%. L'indice di accuratezza relativa si calcola dopo aver determinato i valori assoluti delle differenze delle concentrazioni misurate dai due sistemi nelle N prove effettuate. Indicato con Xi il valore assoluto di detta differenza nella iesima prova si ha: Dove M è la media aritmetica degli N valori Xi |
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4. Elaborazioni, presentazione e valutazione dei risultati |
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4.1 Elaborazioni |
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4.1.1 Criteri generali di elaborazioneAi fini della elaborazione, presentazione e valutazione dei risultati si intende per "periodo di osservazione" l'intervallo temporale a cui si riferisce il limite di emissione da rispettare. Tale periodo, a seconda della normativa da applicare, può quindi essere orario, giornaliero, di 48 ore, di sette giorni, di un mese, di un anno. In relazione ad un determinato periodo di osservazione si intende per "ore di normale funzionamento" il numero delle ore di funzionamento del processo produttivo, con l'esclusione dei periodi di avviamento ed arresto e dei periodi di guasto salvo ove non diversamente specificato dalle norme o in sede di autorizzazione. Relativamente ad un valore medio orario di una misura si definisce "disponibilità dei dati elementari" la percentuale del numero delle misure elementari v |
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4.1.2 Elaborati secondo DPR 24 maggio 1988, n. 203In funzione del tipo di impianto i limiti all'emissione si applicano alle concentrazioni mediate su periodi temporali differenti (medie mobili di 7 giorni, mensili, giornaliere ecc.). Medie giornaliere Allo scadere di ogni giorno devono essere calcolati ed archiviati i valori di concentrazione medi giornalieri (medie di 24 ore) . Nel caso che la disponibilità dei dati nel giorno sia inferiore al 70% il valore medio è invalidato. La media giornaliera non deve essere calcolata nel caso che le ore di normale funzionamento nel giorno sono inferiori a 6. In tali casi si ritiene non significativo il valore della media. |
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4.1.3 Elaborazioni secondo il DM 8.5.89Relativamente agli inquinanti SO2 ed NOx e polveri si procede sia al calcolo dei valori medi di concentrazione rilevati da confrontare con i limiti, sia, ove necessario, al calcolo dei limiti stessi con la procedura di calcolo riportata nell'articolo 9 del DM 8.5.89. Detto decreto prevede infatti per i nuovi impianti una differenziazione dei limiti in funzione del tipo di combustibile utilizzato e nei casi di contemporanea utilizzazione di diversi tipi di combustibile un limite proporzionale alle quantità di combustibili effettivamente impiegate. Il limite di riferimento è pertanto funzione dell'assetto di combustione nel periodo di osservazione considerato, può cioè risultare |
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4.2 Presentazione dei risultatiL'Esercente è tenuto a conservare a disposizione dell'Autorità preposta al controllo, p |
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Tabella dei dati giornalieriDati di riferimento: - numero delle ore di normale funzionamento nelle 48 ore trascorse (dalle 24 del giorno corrente alle ore 0 del giorno precedente); |
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Tabella dei dati mensili e di sintesiLa tabella riporta i valori medi mensili di consuntivo e i dati di sintesi per i parametri da valutare su base annuale. Dati di riferimento: |
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Tabella dei dati annualila tabella riporta il riepilogo di tutti i valori mensili consuntivati ed il consuntivo per inquinante dei dati da valutare su base annuale. |
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4.3 Valutazione dei risultati |
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4.3.1. Valutazione della disponibilità dei datiL'indice di disponibilità mensile delle medie orarie del singolo inquinante, si calcola nel seguente modo: |
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4.3.2 Verifica del rispetto dei limitiI criteri di seguito riportati si riferiscono alle valutazioni da effettuare esclusivamente sulla base delle misure in continuo, non riguardano cioè l |
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