Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 30/07/1990, n. 218
Testo coordinato ocn le modifiche introdotte da:
- L. 29/12/2022, n. 197
- D. Leg.vo 17/05/1999, n. 153
- D.L. 28/06/1995, n. 250 (L. 08/08/1995, n. 349)
- L. 26/11/1993, n. 489
- D. Leg.vo 14/12/1992, n. 481
- L. 30/12/1991, n. 413
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Art. 1. - Fusioni, trasformazioni e conferimenti1. Gli enti creditizi pubblici iscritti nell'albo di cui all'articolo 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non r |
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Art. 2. - Modalità di attuazione1. Per la realizzazione delle operazioni di cui all'articolo 1 il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme dirette a: a) consentire agli enti creditizi pubblici di effettuare il conferimento dell'azienda, anche ripartendolo in più fasi, e di continuare eventualmente l'esercizio di attività residue. Le società per azioni di cui all'articolo 1 potranno proseguire, anche in via provvisoria, ed in vista del trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa ad altra società, nelle attività svolte dall'ente conferente o trasformato; b) regolare la conversione in azioni dei titoli emessi dagli enti creditizi prevedendo la convertibilità delle quote di partecipazione in azioni ordinarie, delle quote di risparmio in azioni di risparmio e la facoltà del titolare di quote di natura mista di optare per la conversione, anche in parte, in azioni di risparmio. A tal fine le socie |
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Art. 3. - Rapporti di lavoro1. Ai dipendenti delle società per azioni di cui all'articolo 1 continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria o fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale. 2. Per i medesimi dipendenti sono fatti salvi i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza. 3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore creditiz |
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Art. 4 - Art. 6 - Omissis
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Art. 7. - Norme fiscali1. Per le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano nella misura dell'uno per mille e sino ad un importo massimo non superiore a cento milioni di lire. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili i conferimenti non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 , e successive modificazioni. 2. Agli effetti delle imposte sui redditi i conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1 non costituiscono realizzo di plusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. L'eventuale differenza tra il valore dei beni conferiti, quale iscritto nel bilancio della società conferitaria in dipendenza del conferimento, e l'ultimo valore dei beni stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi concorre a formare il reddito dell'ente conferente nella misura del 15 per cento. La differenza tassata è considerata costo fiscalmente riconosciuto per la società conferitaria e può essere dalla medesima attribuita in tutto o in parte all'avviamento, ovvero proporzionalmente al costo dei beni ricevuti. La eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte, maggiorato della differenza tassata di cui al precedente periodo, non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. I |
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