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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 21/06/1986, n. 317
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- L. 29/12/1990, n. 428
- L. 06/02/1996, n. 52
- D. Leg.vo 23/11/2000, n. 427
- L. 24/12/2012, n. 234
- D. Leg.vo 15/12/2017, n. 223
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[Premessa] |
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Art. 1 - DefinizioniAi fini della presente legge, oltre alle definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, si applicano le seguenti definizioni: a) prodotto: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca; b) servizio: ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di normazione, qualsiasi attività economica non salariata, quale definita all’articolo 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE); ovvero, ai fini dell’applicazione della procedura di informazione di cui all’articolo 1-bis della presente legge, qualsiasi servizio della società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi; ai fini della presente definizione si intende per: 1) a distanza: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti; 2) per via elettronica: un servizio inviato all’origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale, e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; 3) a r |
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Art. 1-bis - Ambito di applicazione della procedura di informazione1. I progetti di regole tecniche sono sottoposti alla procedura d'informazione di cui alla presente legge. 2. La procedura d’informazione di cui al comma 1 non si applica: |
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Art. 4. - Organismi nazionali di normazione italiani1. L’individuazione e le modifiche degli organismi nazionali di normazione italiani sono comunicate alla Commissione europea dal Ministero dello sviluppo econ |
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Art. 5 - Adempimenti degli organismi nazionali di normazione italiani1. Gli organismi nazionali di normazione italiani operano nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 e, in particolare, degli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 4 di tale regolamento e dell’obbligo di incoraggiare e facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese alle norme ed ai processi di sviluppo delle stesse di cui all’articolo 6 del medesimo regolamento. Almeno una volta ogni anno ciascun organismo nazionale di normazione italiano stabilisce il proprio programma di lavoro che contiene le informazioni sulle norme che l’organismo stesso intende elaborare o modificare, che sta preparando o modificando e che ha adottato nel periodo del programma di lavoro precedente, a meno che non si t |
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Art. 5-bis - Adempimenti delle amministrazioni pubbliche italiane ai fini dell’adozione di regole tecniche1. Fatto salvo l’articolo 9-ter, ogni progetto di regola tecnica è immediatamente trasmesso, da parte dell’amministrazione con competenza prevalente per la sua adozione, all’Unità centrale di notifica ai fini della successiva immediata comunicazione alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente corredare il progetto dell’atto con cui si dispone l’adozione della norma con una semplice informazione sulla norma stessa. L’amministrazione competente procede ad una nuova trasmissione all’Unità centrale di notifica ai fini di una nuova comunicazione alla Commissione europea del progetto di regola tecnica quando al progetto stesso sono apportate modifiche importanti che ne alterano l’ambito di applicazione, ne abbreviano il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungono o rendono più rigorosi le specificazioni o i requisiti. 2. Per consentire all’Unità centrale di notifica di effettuare la comunicazione di cui al comma 1 completa di tutti gli elementi e documenti prescritti dalla direttiva (UE) 2015/1535, l’amministrazione trasmette alla stessa il progetto di regola tecnica corredato da: a) apposita relazione recante l’enunciazione dei motivi della sua adozione, evidenziando anche se gli stessi risultano già dal progetto; |
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Art. 6 - Comunicazione delle informazioni da parte del Ministero dello sviluppo economico1. I progetti di regola tecnica di altri Stati membri dell’Unione europea comunicati dalla Commissione europea e le altre informazioni acquisite dall’Unità centrale di notifica nel corso della procedura europea di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione sono poste a disposizione delle altre amministrazioni |
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Art. 8 - Contributo agli organismi nazionali di normazione italiani1. Al fine di consentire l’adeguato svolgimento dell’attività di normazione tecnica, in particolare per la sicurezza degli impianti, prodotti, processi e servizi, e un’adeguata partecipazione alle attività di cooperazione europea ed internazionale in materia e di promozione della cultura della normativa tecnica, di contenere comunque i costi di acquisto delle norme in particol |
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Art. 9 - Differimento dell’adozione di regole tecniche1. L’adozione di un progetto di regola tecnica è rinviata di tre mesi a decorrere dalla data di notifica. 2. Se la Commissione europea o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi alla data di notifica, un parere circostanziato, l’adozione del progetto di regola tecnica è rinviata a decorrere dalla data di notifica: a) di quattro mesi nel caso di un progetto di regola tecnica avente forma di accordo facoltativo a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera f), numero 2), oggetto di un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell’ambito del mer |
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Art. 9-bis - Adempimenti procedurali1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 9, l’Unità centrale di notifica informa l’amministrazione che ha trasmesso il progetto di regola tecnica per la comunicazione di cui all’articolo 5-bis, comma 1, della sua comunicazione alla Commissione europea e della data di scadenza del termine di tre mesi di cui all’articolo 9, comma 1, nonché del numero assegnato dalla Commissione alla notifica. 2. Se durante il periodo di cui all’articolo 9, comma 1, la Commissione europea trasmette all’Unità centrale di notifica osservazioni su un progetto di regola tecnica formulate dalla Commissione medesima o da un altro Stato membro dell’Unione europea, l’Unità centrale di notifica ne informa tempestivamente l’amministr |
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Art. 9-ter - Esclusione di adempimenti1. Gli articoli 5-bis e 9 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi che: a) si conformano agli atti vincolanti dell’Unione europea che danno luogo all’a |
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Art. 10. - Disposizioni finanziarie1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 200 mil |
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Allegato I - Elenco indicativo dei servizi di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera a)1. Servizi non forniti "a distanza". Servizi forniti in presenza del prestatario e del destinatario, anche se mediante dispositivi elettronici: a) esame o trattamento in un gabinetto medico mediante attrezzature elettroniche, ma con la presenza del paziente; b) consultazione di un catalogo elettronico in un negozio in presenza del cliente; |
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Allegato II - Elenco indicativo dei servizi finanziari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera e)1. Servizi d'investimento. 2. Operazioni di assicurazione e riassicurazione. 3. Servizi bancari. 4. Operazioni relative ai fondi di pensione. 5. Servizi concernenti operazioni a termine o in opzione. |
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