L. 21/06/1986, n. 317 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. 21/06/1986, n. 317

Disposizioni di attuazione di disciplina europea in materia di normazione europea e procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 29/12/1990, n. 428
- L. 06/02/1996, n. 52
- D. Leg.vo 23/11/2000, n. 427
- L. 24/12/2012, n. 234
- D. Leg.vo 15/12/2017, n. 223
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[Premessa]


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Art. 1 - Definizioni

N6

Ai fini della presente legge, oltre alle definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, si applicano le seguenti definizioni:

a) prodotto: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca;

b) servizio: ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di normazione, qualsiasi attività economica non salariata, quale definita all’articolo 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE); ovvero, ai fini dell’applicazione della procedura di informazione di cui all’articolo 1-bis della presente legge, qualsiasi servizio della società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi; ai fini della presente definizione si intende per:

1) a distanza: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;

2) per via elettronica: un servizio inviato all’origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale, e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

3) a r

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Art. 1-bis - Ambito di applicazione della procedura di informazione

N4

1. I progetti di regole tecniche sono sottoposti alla procedura d'informazione di cui alla presente legge.

2. La procedura d’informazione di cui al comma 1 non si applica:

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Art. 2. - Prodotti esclusi dalla normativa

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Art. 3. - Nomine di rappresentanti dello Stato nei Comitati della Commissione europea

1. I rappresentan

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Art. 4. - Organismi nazionali di normazione italiani

N15

1. L’individuazione e le modifiche degli organismi nazionali di normazione italiani sono comunicate alla Commissione europea dal Ministero dello sviluppo econ

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Art. 5 - Adempimenti degli organismi nazionali di normazione italiani

N16

1. Gli organismi nazionali di normazione italiani operano nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 e, in particolare, degli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 4 di tale regolamento e dell’obbligo di incoraggiare e facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese alle norme ed ai processi di sviluppo delle stesse di cui all’articolo 6 del medesimo regolamento. Almeno una volta ogni anno ciascun organismo nazionale di normazione italiano stabilisce il proprio programma di lavoro che contiene le informazioni sulle norme che l’organismo stesso intende elaborare o modificare, che sta preparando o modificando e che ha adottato nel periodo del programma di lavoro precedente, a meno che non si t

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Art. 5-bis - Adempimenti delle amministrazioni pubbliche italiane ai fini dell’adozione di regole tecniche

N17

1. Fatto salvo l’articolo 9-ter, ogni progetto di regola tecnica è immediatamente trasmesso, da parte dell’amministrazione con competenza prevalente per la sua adozione, all’Unità centrale di notifica ai fini della successiva immediata comunicazione alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente corredare il progetto dell’atto con cui si dispone l’adozione della norma con una semplice informazione sulla norma stessa. L’amministrazione competente procede ad una nuova trasmissione all’Unità centrale di notifica ai fini di una nuova comunicazione alla Commissione europea del progetto di regola tecnica quando al progetto stesso sono apportate modifiche importanti che ne alterano l’ambito di applicazione, ne abbreviano il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungono o rendono più rigorosi le specificazioni o i requisiti.

2. Per consentire all’Unità centrale di notifica di effettuare la comunicazione di cui al comma 1 completa di tutti gli elementi e documenti prescritti dalla direttiva (UE) 2015/1535, l’amministrazione trasmette alla stessa il progetto di regola tecnica corredato da:

a) apposita relazione recante l’enunciazione dei motivi della sua adozione, evidenziando anche se gli stessi risultano già dal progetto;

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Art. 6 - Comunicazione delle informazioni da parte del Ministero dello sviluppo economico

N16

1. I progetti di regola tecnica di altri Stati membri dell’Unione europea comunicati dalla Commissione europea e le altre informazioni acquisite dall’Unità centrale di notifica nel corso della procedura europea di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione sono poste a disposizione delle altre amministrazioni

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Art. 7. - Spesa per il funzionamento dell'Ispettorato tecnico dell'industria

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Art. 8 - Contributo agli organismi nazionali di normazione italiani

N16

1. Al fine di consentire l’adeguato svolgimento dell’attività di normazione tecnica, in particolare per la sicurezza degli impianti, prodotti, processi e servizi, e un’adeguata partecipazione alle attività di cooperazione europea ed internazionale in materia e di promozione della cultura della normativa tecnica, di contenere comunque i costi di acquisto delle norme in particol

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Art. 9 - Differimento dell’adozione di regole tecniche

N2

1. L’adozione di un progetto di regola tecnica è rinviata di tre mesi a decorrere dalla data di notifica.

2. Se la Commissione europea o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi alla data di notifica, un parere circostanziato, l’adozione del progetto di regola tecnica è rinviata a decorrere dalla data di notifica:

a) di quattro mesi nel caso di un progetto di regola tecnica avente forma di accordo facoltativo a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera f), numero 2), oggetto di un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell’ambito del mer

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Art. 9-bis - Adempimenti procedurali

N16

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 9, l’Unità centrale di notifica informa l’amministrazione che ha trasmesso il progetto di regola tecnica per la comunicazione di cui all’articolo 5-bis, comma 1, della sua comunicazione alla Commissione europea e della data di scadenza del termine di tre mesi di cui all’articolo 9, comma 1, nonché del numero assegnato dalla Commissione alla notifica.

2. Se durante il periodo di cui all’articolo 9, comma 1, la Commissione europea trasmette all’Unità centrale di notifica osservazioni su un progetto di regola tecnica formulate dalla Commissione medesima o da un altro Stato membro dell’Unione europea, l’Unità centrale di notifica ne informa tempestivamente l’amministr

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Art. 9-ter - Esclusione di adempimenti

N16

1. Gli articoli 5-bis e 9 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi che:

a) si conformano agli atti vincolanti dell’Unione europea che danno luogo all’a

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Art. 10. - Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 200 mil

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Art. 11. - Entrata in vigore

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Allegato I - Elenco indicativo dei servizi di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera a)

N12

1. Servizi non forniti "a distanza".

Servizi forniti in presenza del prestatario e del destinatario, anche se mediante dispositivi elettronici:

a) esame o trattamento in un gabinetto medico mediante attrezzature elettroniche, ma con la presenza del paziente;

b) consultazione di un catalogo elettronico in un negozio in presenza del cliente;

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Allegato II - Elenco indicativo dei servizi finanziari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera e)

N12

1. Servizi d'investimento.

2. Operazioni di assicurazione e riassicurazione.

3. Servizi bancari.

4. Operazioni relative ai fondi di pensione.

5. Servizi concernenti operazioni a termine o in opzione.

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A cura di:
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Indice delle Norme UNI e CEI per l’Edilizia - Parte 1/7 - Sistema edilizio e tecnologico

1. Requisiti generali: 1.1. Classificazione e requisiti del sistema; 1.2. Sostenibilità delle costruzioni; 1.3. Unità di misura; 1.4. Misurazioni; 1.5. Manutenzione e gestione, aspetti generali; 1.6. Manutenzione e gestione di patrimoni immobiliari; 1.7. Urbanistica; 1.8. Gestione del valore; 1.9. Norme generali di progettazione edilizia; 1.10. Appalto e realizzazione dei lavori. 2. Rappresentazione grafica: 2.1. Coordinazione modulare; 2.2. Tolleranze dimensionali; 2.3. Disegno, normativa generale; 2.4. Disegno edile; 2.5. Informazione tecnica e di prodotto. 3. Controllo e assicurazione della qualità: 3.1. Normativa generale; 3.2. Laboratori di prova; 3.3. Metodi di calcolo statistici; 3.4. Sistema aziendale per la qualità; 3.5. Certificazione della qualità.
A cura di:
  • Gaetano Miti
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Indice delle Norme UNI e CEI per l’Edilizia - Parte 2/7 - Applicazioni di Fisica tecnica

4. Acustica: 4.1. Potenza sonora delle sorgenti; 4.2. Misurazioni; 4.3. Clima acustico; 4.4. Acustica in edilizia; 4.5. Sistemi di attenuazione del rumore in ambienti; 4.6. Rumore emesso da macchine e apparecchiature; 4.7. Rumorosità degli impianti in edilizia; 4.8. Silenziatori per gli impianti; 4.9. Misure dell’isolamento acustico in opera di edifici e di loro parti; 4.10. Misure dell’isolamento acustico di edifici in laboratorio; 4.11. Acustica delle infrastrutture di trasporto; 4.12. Sistemi di attenuazione del rumore stradale e ferroviario; 4.13. Proprietà vibro-acustiche di elementi resilienti; 4.14. Fibre di vetro per isolamento acustico; 4.15. Altri materiali per isolamento acustico. 5. Isolamento termico e risparmio energetico: 5.1. Norme generali; 5.2. Dati climatici; 5.3. Gestione dell’energia; 5.4. Prestazioni termoigrometriche dei componenti edilizi; 5.5. Prestazioni energetiche degli edifici; 5.6. Prestazioni dei componenti edilizi opachi; 5.7. Prove di laboratorio; 5.8. Isolanti termici per gli impianti; 5.9. Prodotti per l’isolamento termico degli impianti; 5.10. Prove sugli isolanti termici per impianti; 5.11. Sistema isolante a cappotto; 5.12. Isolanti termici per edilizia a base di fibre minerali; 5.13. Isolanti termici per edilizia a base di materie plastiche cellulari; 5.14. Isolanti termici per edilizia a base di poliuretano; 5.15. Isolanti termici per edilizia a base di materiali polimerici; 5.16. Isolanti termici per edilizia a base di polistirene; 5.17. Isolanti termici per edilizia a base di resine fenoliche; 5.18. Isolanti termici per edilizia a base di fibre di vetro; 5.19. Isolanti termici per edilizia a base di vetro cellulare; 5.20. Isolanti termici per edilizia a base di legno; 5.21. Isolanti termici per edilizia a base di argilla e di silicati di calcio; 5.22. Isolanti termici per edilizia a base di cellulosa; 5.23. Prove sui materiali isolanti termici per l’edilizia. 6. Varie: 6.1. Colorimetria; 6.2. Vibrazioni e urti.
A cura di:
  • Gaetano Miti
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Indice delle Norme UNI e CEI per l’Edilizia - Parte 3/7 - Protezione e sicurezza

7. Sicurezza e igiene del lavoro: 7.1. Normativa generale; 7.2. Ambienti di lavoro; 7.3. Misure nell'ambiente di lavoro; 7.4. Ambienti confinati; 7.5. Ergonomia; 7.6. Esposizione al rumore negli ambienti di lavoro; 7.7. Segnaletica di sicurezza; 7.8. Mezzi di protezione personali, vie respiratorie; 7.9. Mezzi di protezione personali, occhi; 7.10. Mezzi di protezione personali, udito; 7.11. Mezzi di protezione personali, cadute dall’alto; 7.12. Mezzi di protezione personali, elmetti; 7.13. Mezzi di protezione personali, guanti ed indumenti; 7.14. Mezzi di protezione personali, calzature; 7.15. Altri mezzi di protezione; 7.16. Sicurezza del macchinario; 7.17. Attrezzature provvisionali fisse di cantiere; 7.18. Piccola attrezzatura di cantiere; 7.19. Ponteggi e scale; 7.20. Macchine movimento terra; 7.21. Mezzi di sollevamento; 7.22. Gru; 7.23. Catene e funi; 7.24. Mezzi di sollevamento di cantiere per persone; 7.25. Macchine per costruzioni stradali; 7.26. Sistemi di trasporto continuo; 7.27. Macchine per estrazione; 7.28. Macchine per la produzione di calcestruzzo; 7.29. Altri macchinari per costruzioni; 7.30. Esplosivi per uso civile. 8. Protezione antincendio: 8.1. Normativa generale; 8.2. Classificazione dei prodotti per costruzioni; 8.3. Metodologie di prove al fuoco; 8.4. Prove al fuoco su materiali da costruzione; 8.5. Prove al fuoco su materiali tessili; 8.6. Prove al fuoco su prodotti vernicianti; 8.7. Prove al fuoco su elementi non portanti; 8.8. Prove al fuoco su infissi e vetri; 8.9. Prove al fuoco su materie plastiche; 8.10. Prove al fuoco su materie isolanti; 8.11. Prove al fuoco su pavimenti e rivestimenti; 8.12. Prove al fuoco su membrane per impermeabilizzazione; 8.13. Prove su materiali e manufatti strutturali; 8.14. Prove su materiali e manufatti impiantistici; 8.15. Segni grafici di sicurezza; 8.16. Tubazioni ed accessori per impianti antincendio; 8.17. Protezione con agenti estinguenti liquidi; 8.18. Protezione con agenti estinguenti gassosi; 8.19. Protezione con liquidi schiumogeni; 8.20. Altri sistemi di protezione; 8.21. Apparecchi e materiali di estinzione mobili; 8.22. Sistemi di rivelazione e segnalazione incendi. 9. Protezione ambientale: 9.1. Impatto ambientale; 9.2. Materiali per l’edilizia; 9.3. Compatibilità elettromagnetica.
A cura di:
  • Gaetano Miti
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Indice delle Norme UNI e CEI per l’Edilizia - Parte 4/7 - Strutture portanti

10. Aspetti generali: 10.1. Normativa generale di calcolo; 10.2. Appoggi strutturali; 10.3. Strutture antisismiche - Norme di progettazione; 10.4. Indagini sismiche su strutture; 10.5. Geotecnica; 10.6. Palancolate; 10.7. Pali; 10.8. Lavori geotecnici speciali; 10.9. Geotecnica, prove di laboratorio; 10.10. Geotecnica, prove in sito; 10.11. Strumenti per prove sulle strutture; 10.12. Prove non distruttive; 10.13. Prove non distruttive, esame visivo; 10.14. Prove non distruttive, estensimetri elettrici; 10.15. Prove non distruttive, raggi x e gamma; 10.16. Prove non distruttive, liquidi penetranti; 10.17. Prove non distruttive, ultrasuoni; 10.18. Adesivi strutturali; 10.19. Adesivi strutturali, prove. 11. Materiali e componenti per strutture in c.c.a.: 11.1. Cementi; 11.2. Prove sui cementi; 11.3. Altri tipi di leganti; 11.4. Acqua di impasto; 11.5. Additivi; 11.6. Agenti espansivi; 11.7. Prodotti filmogeni e disarmanti; 11.8. Prodotti ausiliari e aggiunte; 11.9. Aggregati normali; 11.10. Prove sugli aggregati normali; 11.11. Prove sugli aggregati leggeri; 11.12. Ancoraggi; 11.13. Prove sul conglomerato cementizio fresco; 11.14. Prove di laboratorio sul conglomerato cementizio indurito; 11.15. Prove in sito sul conglomerato cementizio indurito; 11.16. Armature metalliche per c.c.a.; 11.17. Strutture in conglomerato cementizio; 11.18. Casserature; 11.19. Strutture prefabbricate in c.c.a.; 11.20. Prodotti prefabbricati in c.c.a.; 11.21. Durabilità dei prodotti prefabbricati in c.c.a.; 11.22. Calcestruzzo Aerato Autoclavato; 11.23. Calcestruzzo alleggerito; 11.24. Calcestruzzo rinforzato con fibre polimeriche; 11.25. Calcestruzzo rinforzato con fibre di vetro; 11.26. Calcestruzzo rinforzato con fibre di acciaio; 11.27. Calcestruzzo rinforzato con fibre di carbonio; 11.28. Calcestruzzo autocompattante; 11.29. Calcestruzzo proiettato; 11.30. Calcestruzzo precompresso; 11.31. Durabilità delle opere in c.c.a.; 11.32. Prodotti per la protezione e riparazione di strutture in c.c.a.; 11.33. Pitture e vernici; 11.34. Prove sui prodotti per la protezione e riparazione di strutture in c.c.a.. 12. Materiali e componenti per strutture metalliche: 12.1. Normativa generale sui materiali; 12.2. Prove sui materiali metallici; 12.3. Strumenti per le prove sui materiali metallici; 12.4. Specifiche generali e prove sulle saldature; 12.5. Norme di sicurezza per la saldatura; 12.6. Tecniche di saldatura; 12.7. Materiali di apporto per la saldatura; 12.8. Controlli non distruttivi sulle saldature; 12.9. Controlli distruttivi sulle saldature; 12.10. Dadi, bulloni; 12.11. Funi metalliche; 12.12. Profilati laminati a caldo; 12.13. Profilati formati a freddo; 12.14. Strutture metalliche; 12.15. Rappresentazione grafica; 12.16. Elementi strutturali in acciaio; 12.17. Durabilità delle strutture metalliche, aspetti generali; 12.18. Durabilità delle strutture metalliche, prove; 12.19. Protezione catodica; 12.20. Trattamenti superficiali - Preparazione dei substrati; 12.21. Trattamenti superficiali - Preparazione dei supporti; 12.22. Trattamenti superficiali - Prodotti vernicianti e prove; 12.23. Trattamenti superficiali - Rivestimenti metallici. 13. Materiali e componenti per strutture in legno: 13.1. Legno tondo e segati di legno; 13.2. Prove sul legno; 13.3. Trattamenti del legno; 13.4. Legno strutturale; 13.5. Strutture in legno lamellare; 13.6. Pannelli strutturali a base di legno; 13.7. Elementi di collegamento; 13.8. Prove sulle strutture in legno; 13.9. Durabilità delle strutture in legno; 13.10. Preservanti del legno; 13.11. Vernicianti del legno; 13.12. Adesivi per strutture in legno. 14. Materiali e componenti per strutture in muratura: 14.1. Prodotti per murature; 14.2. Caratteristiche termiche; 14.3. Prove per elementi di muratura; 14.4. Malte e leganti; 14.5. Prove su malte e leganti; 14.6. Strutture in muratura. 15. Altre tipologie di strutture: 15.1. Strutture in materiali plastici rinforzati; 15.2. Strutture composte acciaio/calcestruzzo; 15.3. Strutture in alluminio.
A cura di:
  • Gaetano Miti