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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ord.P.C.M. 28/09/1997, n. 2668
Ord.P.C.M. 28/09/1997, n. 2668
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[Premessa]Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225; |
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Art. 1.1. I presidenti delle regioni Marche ed Umbria, sono nominati commissari delegati e provvedono, entro sette giorni dalla data della presente ordinanza, a comunicare l'elenco dei comuni gravemente danneggiati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, ad attuare gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata, eliminando situazioni di pericolo esistenti, "a realizz |
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Art. 2.1. I commissari delegati, sulla base di un primo censimento dei danni e della valutazione economica preventiva della loro entità e sulla base degli accertamenti direttamente disposti dal comitato tecnico-scientifico di cui al successivo comma 3, nonché delle prescrizioni tecniche dallo stesso adottate, predispongono "entro sessanta giorni"N3 |
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Art. 3.1. I commissari delegati e gli enti attuatori possono affidare la redazione di specifici progetti di interventi ricompresi nel piano anche a liberi professionisti avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo art. 5. 2. I |
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Art. 4.1. Gli interventi di cui al piano indicato all'art. 2, possono essere affidati a trattativa privata, |
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Art. 5.1. Per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori di cui alla presente ordinanza è autorizzata la deroga alle sotto elencate norme: R.D. 25 maggio 1895, n. 350, articoli 8, 9, 10 ultimo comma, 27 e 28, (termini e procedure) 68, 69, 70 e 71; |
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Art. 6.1. Per l'attuazione degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di maggiori danni ai beni del patrimonio storico-artistico «pubblico e privato, nonché ad eliminare situazioni di pericolo esistente, comprese le puntellature, i transennamenti e le coperture con teloni impermeabili»N2 e ad avviare le attività progettuali per il loro recupero, il Ministro dell'interno delegato per il coordina |
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Art. 7.N2«1. Ai soggetti proprietari o affittuari di unità immobiliari, adibite ad abitazioni principali, distrutte o dichiarate inagibili totalmente o parzialmente, a seguito di ordinanze sindacali, come conseguenza diretta dell'evento sismico, è concesso un contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 90% del danno ai beni immobili e mobili e, comunque, non superiore a 30 milioni di lire. I contri |
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Art. 8.1. I commissari delegati di cui all'art. 1 provvedono a favorire l'immediata ripresa delle attività produttive industriali,N1 «ag |
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Art. 9.N111. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio del Ministero dell'interno provvedono a fornire i beni mobili necessari al superamento dell'emergenza. Gli oneri conseguenti a tale attività, compresa la loro movimentazione e il trasporto, saranno liquidati dalle prefetture competenti con le disponibilità di cui all'art. 10. N2«1-bis. Il Dipartimento della protezione civile provvede a coordinare le attività connesse alla movimentazione, al trasporto e al posizionamento dei beni mobili messi a disposizione dalle regioni Marche e Umbria ed i relativi oneri saranno liquidati dalle prefetture competenti con le disponibilità di cui all'ar |
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Art. 10.1. Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi e la rimozione di situazioni di pericolo, compresi quelli disposti dagli enti locali, per il rimborso degli oneri sostenuti per il trasporto dei beni mobili della protezione civile e per il rimborso alle organizzazioni di volontariato, |
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Art. 11.1. Per gli interventi eseguiti in occasione delle calamità di cui alla presente ordinanza, il |
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Art. 12.1. I commissari delegati di cui all'art. 1, con propria relazione trimestrale ed ogni volta richiesto |
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Art. 14.N2«1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 26 settembre 1997 avevano il domicilio o la residenza nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della presente ordinanza, sono sospesi, a decorrere dal 26 settembre 1997 e fino N8al 31 dicembre 1997, R i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria connessi all'accertamento ed alla riscossione di imposte e tasse erariali, regionali e locali, ivi compresi i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali. |
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Art. 15.N2«1. Negli enti locali indicati ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza, il termine per l'adozione della delibera consiliare di ricognizione sullo stato di attuazione dei programm |
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Art. 16.1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito |
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Art. 17.1. Per gli adempimenti di cui agli articoli 2, 7 e 8 è assegnata al Commissario delegato per gli interventi nella regione Marche l |
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Art. 18.1. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza per complessive lire 56,3 miliardi, si provvede a carico delle disponibilità per l'esercizio 1997 del capitolo 7615 rubrica 6 dello stato d |
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