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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 03/02/1997, n. 52
D. Leg.vo 03/02/1997, n. 52
In vigore dal 26/03/1997.
Con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 25/02/1998, n. 90
- D. Leg.vo 28/07/2008, n. 145
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 R, ed in particolare l'articolo |
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Campo di applicazione1. Il presente decreto disciplina, relativamente alle sostanze di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), anche se contenute in preparati, allorché tali sostanze siano immesse sul mercato comunitario: la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose per l'uomo e per l'ambiente. 2. Le norme del presente decreto non si applicano alle sostanze ed ai preparati seguenti che, allo stato finito, sono destinati all'utilizzatore finale: |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari per mantenere la stabilità dei prodotti e le impurezze derivati dal procedimento impiegato, ma esclusi i solventi che possono essere eliminati senza incidere sulla stabilità delle sostanze e senza modificare la loro composizione; b) preparati: le miscele o le soluzioni costituite da due o più sostanze; c) immissione sul mercato: la messa a disposizione di terzi e, in ogni caso, l'importazione nel territorio doganale dell'Unione europea; d) EINECS (Inventario europeo delle sostanze commerciali esistenti) l'inventario europeo delle sostanze commerciali esistenti sul mercato comunitario alla data del 18 settembre 1981; e) |
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Capo II - SOSTANZE PERICOLOSE |
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Art. 3 - (Determinazione e valutazione delle proprietà delle sostanze)1. I test relativi alle sostanze da realizzarsi ai sensi del presente decreto sono effettuati conform |
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Art. 4. - Classificazione1. Le sostanze sono classificate in base alle loro proprietà intrinseche, secondo le categorie di cui all'articolo 2, comma 2; nella classificazione delle sostanze si tiene conto delle impurezze qualora l |
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Art. 5 - (Obblighi generali)1. Le sostanze, in quanto tali o sotto forma di preparati, possono essere immesse sul mercato soltanto se sono stat |
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Art. 6 - Obbligo di ricerca1. I fabbricanti, gli importatori e i distributori di sostanze pericolose che non figurano ancora nell'allegato I, ma sono incluse nell'EINECS, sono obbligati ad effettuare idonee ricerche per conoscere i dati pertinenti ed accessibili esistenti per quanto riguarda l |
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Art. 7 |
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Art. 8 |
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Art. 9 |
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Art. 10 |
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Art. 11 |
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Art. 12 |
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Art. 13 |
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Art. 14 |
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Art. 15 |
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Art. 16 |
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Art. 17 |
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Art. 18. - Elenco delle sostanze1. Il Ministero della sanità cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica i |
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Art. 19. - Imballaggio1. L'imballaggio delle sostanze pericolose deve soddisfare le seguenti condizioni: a) l'imballaggio deve essere progettato e realizzato in modo tale da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto, fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni che prescrivono speciali dispositivi di sicurezza; |
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Art. 20 - Etichettatura1. L'etichettatura delle sostanze pericolose deve recare in caratteri leggibili e indelebili: a) la denominazione della sostanza conforme a una delle denominazioni riportate nell'allegato I. Se la sostanza non figura nell'allegato I, la denominazione deve basarsi su una nomenclatura internazionalmente riconosciuta; b) il nome e l'indirizzo completo nonché il numero di telefono del responsabile dell'immissione sul mercato stabilito all'interno dell'Unione europea, che può essere il fabbricant |
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Art. 21. - Attuazione delle norme di etichettatura1. Se le diciture di cui all'articolo 20 figurano su un'etichetta, questa deve essere solidamente apposta su uno o più lati dell'imballaggio, in modo da consentirne la lettura orizzontale quando l'imballaggio si trova in posizione normale. Le dimensioni e le caratteristiche delle etichette debbono corrispondere alle prescrizioni di cui alla Tabella A. 2. L'etichetta non è necessaria quando l'imballaggio stesso reca, ben |
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Art. 22 - Deroghe alle norme di etichettatura e di imballaggio1. Gli articoli 19, 20 e 21 non si applicano alle munizioni ed agli esplosivi immessi sul mercato allo scopo di produrre esplosioni o effetti pirotecnici, per i quali restano ferme le disposizioni vigenti in materia, né fino al 30 aprile 1997, al propano ed al gas di petrolio liquefatto. |
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Art. 23. - Pubblicità1. E' vietata la pubblicità delle sostanze che appartengono ad una o più delle categori |
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Art. 24 |
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Art. 25 |
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Capo III - MISURE PROCEDURALI E ORGANIZZATIVE |
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Art. 26. - Commissione consultiva1. Presso il Ministero della sanità è istituita una commissione consultiva composta dai seguenti membri o dai loro sostituti: a) il dirigente generale del dipartimento prevenzione del Ministero della sanità che la presiede; b) un rappresentante del Ministero della sanità esperto di problematiche concernenti la classificazione, l'Imballaggio e l'etichettatura di sostanze pericolose; c) un rappresentante dell'unità di notifica; d) due rappresentanti del Ministero dell'i |
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Art. 27 |
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Art. 28 - Controlli1. Al fine dell'accertamento dell'osservanza delle norme del presente decreto, l'immissione sul mercato e la commercializzazione delle sostanze pericolose sono soggette alla vigilanza degli uffici competenti, in base alle vigenti disposizioni, delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali; a tal fine il relativo personale può procedere in qualunque momento ad ispezioni presso luoghi di produzione, deposito e vendita, richiedere dati, informazioni e documenti, prelevare campioni in numero massimo di tre a titolo gratuito, sigillati all'atto del prelievo, e ciascuno in quantità sufficiente per una analisi completa. 2. Nei casi di constatata infrazione alle norme del presente decreto, il Ministero della sanità, in ambito nazionale, e |
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Art. 29 - Esami e analisi di campioni1. Gli esami e le analisi dei campioni prelevati dalle autorità locali sono eseguiti dai laboratori competenti per territorio. 2. Quando dall'analisi risulta che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dal presente decreto, il direttore del laboratorio trasmette immediata denuncia all'autorità competente, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica all'esercente |
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Capo IV - VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE |
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Art. 30 |
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Art. 31 |
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Art. 32 |
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Art. 33 |
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Art. 34 |
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Art. 35 |
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Capo V - APPARATO SANZIONATORIO |
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Art. 36 - Sanzioni1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette nel mercato le sostanze pericolose di cui al presente decreto in violazione delle disposizioni in |
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Capo VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 37 - Adempimenti successivi1. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa comunicazione al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'ambiente |
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Art. 38. - Disposizioni finali1. Le disposizioni di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, e quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 24 novembre |
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TABELLA A (articolo 21) - Dimensioni e caratteristiche delle etichetteCapacità Formato in millimetri (mm) dell'imballaggio se possibile - Inferiore o pari a 3 litri almeno 52 X 74 |
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TABELLA B (Articolo 32) - Valutazione del rischio: Salute umana (tossicità)PARTE A La valutazione del rischio svolta in conformità dell'articolo 32 deve tener conto dei seguenti effetti tossici potenziali e delle categorie di popolazione potenzialmente esposte. EFFETTI 1) Tossicità acuta 2) Irritazione 3) Corrosività 4) Sensibilizzazione 5) Tossicità per dose ripetuta 6) Mutagenicità 7) Cancerogenicità 8) Tossicità riproduttiva CATEGORIA DI POPOLAZIONI 1) Lavoratori 2) Consumatori 3) Uomo esposto indirettamente attraverso l'ambiente |
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TABELLA C (Articolo 32) - Valutazione del rischio: salute umana (proprietà fisico-chimiche)PARTE A La valutazione del rischio svolta in base all'articolo 32 deve tener conto degli effetti dannosi potenziali che possono manifestarsi nelle seguenti categorie di popolazioni potenzialmente esposte a sostanze che hanno le seguenti proprietà: PROPRIETA' 1. Esplosività 2. Infiammabilità |
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TABELLA D (Articolo 33) - Valutazione del rischio: Ambiente1. IDENTIFICAZIONE DEL PERICOLO 1.1. Nel caso di sostanze non classificate come pericolose per l'ambiente, spetta all'Unità di notifica valutare se sussistano validi motivi per svolgere una caratterizzazione del rischio esaminando in particolare i seguenti aspetti: i) indicazioni di un potenziale di bioaccumulazione; ii) andamento della curva tossicità/tempo nelle prove di ecotossicità; iii) indicazioni di altri effetti dannosi sulla base di studi di tossicità, per esempio classificazione quale sostanza mutagena, tossica o molto tossica o nociva con la frase di rischio R40 ("Possibilità di effetti irreversibili") oppure R 48 ("Pericolo di seri danni per la salute causati da esposizione prolungata"); iv) dati su sostanze strutturalmente analoghe. 1.2. Qualora l'Unità di notifica ritenga che sussistono validi motivi per svolgere una caratterizzazione del rischio di una sostanza non classificata pericolosa per l'ambiente e per la quale i dati relativi agli effetti sugli organismi sono insufficienti, essa procede, ove necessario, secondo il disposto dell'articolo 34, comma 1, lettere b) o c). |
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TABELLA E (Articolo 34) - Integrazione generale delle conclusioni1. L'Unità di notifica provvede a riesaminare complessivamente le conclusioni elaborate second |
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TABELLA F (Articolo 35) - Informazioni contenute nel sommario di valutazione del rischio1. La relazione scritta presentata alla Commissione ai sensi dell'articolo 35 deve contenere i seguenti elementi: i) un sommario generale delle conclusioni elaborate secondo l'articolo 34 e la tabella E; ii) s |
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ALLEGATO A (articolo 13) - Atti legislativi comunitari relativi alle categorie di prodotti per le quali esistono procedure comunitarie di notifica o di omologazione e per le quali le prescrizioni relative alle informazioni da presentare per le categorie di sostanze identificate sono equivalenti a quelle previste dalla Direttiva 67/548/CEE1. Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio di p |
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ALLEGATO I (Articolo 4) - Elenco delle sostanze pericolose1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 37, comma 1, si f |
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ALLEGATO II (Articolo 20) - Simboli e indicazioni di pericolo delle sostanze e preparati pericolosiParte di provvedimento in formato grafico |
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ALLEGATO III (Articolo 20) - Elenco delle frasi di rischio1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 37, comma 1, si f |
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ALLEGATO IV (Articolo 20) - Elenco dei consigli di prudenza1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 37, comma 1, si |
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ALLEGATO V (Articolo 3) |
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ALLEGATO VI (Articolo 4) - Criteri generali di classificazione e di etichettatura delle sostanze pericoloseParte di provvedimento in formato grafico |
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ALLEGATO VII (art. 5) |
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ALLEGATO VII |
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ALLEGATO VIII (Articolo 5) |
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ALLEGATO IX (Articolo 19)Parte A - Disposizioni relative alle chiusure di sicurezza per la protezione dei bambini 1. Imballaggi richiudibili Le chiusure di sicurezza per bambini utilizzate per imballaggi richiudibili devono rispondere alla ISO 8317 (edizione 1 luglio 1989) che riguarda "Imballaggi di sicurezza per i bambini - Requisiti e metodi di prova degli imballaggi richiudibili" adottata dall'Organizzazion |
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