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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 02/01/1997, n. 10
D. Leg.vo 02/01/1997, n. 10
D. Leg.vo 02/01/1997, n. 10
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[Premessa] |
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Art. 1. - Marcatura CE1. Nel testo del decreto legis |
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Art. 2. - Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 475 del 19921. All'articolo 2 del decr |
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Art. 3. - Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 475 del 19921. L'articolo 3 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, è sostituito dal seguente: "Art. 3 (Requisiti essenziali di sicurezza) - 1. I DPI non possono e |
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Art. 4. - Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 475 del 1992 |
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Art. 5. - Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 475 del 19921. All'articolo 5 del decr |
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Art. 6. - Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 475 del 1992 |
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Art. 7. - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 475 del 1992 |
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Art. 8. - Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 475 del 19921. L'articolo 12 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, è sostituito dal seguente: |
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Art. 9. - Nuove disposizioni in materia di marcatura CE1. Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente: "Art. 12-bis (Disposizioni comuni per la marcatura CE). - 1. Qualora i DPI siano disciplinati da altre norme relative ad aspetti diversi e che prevedano l'apposizione della marcatura |
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Art. 10. - Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 475 del 19921. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, il comma 7 è sostituito dai seguenti: "7. Qu |
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Art. 11. - Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 475 del 19921. All'articolo 14 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, il comma 5 è sostituito dal seguente: |
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Art. 12. - Modifiche agli allegati del decreto legislativo n. 475 del 19921. All'allegato I del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, dopo il punto 4, è aggiunto il seguente: "5. Caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote.". 2. All'allegato II del decreto legislativo 4 dicembre |
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Art. 13. - Norme di rinvio1. Ai fini delle procedure previste dall'articolo 5 del decreto legis |
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