L. 23/07/1991, n. 223 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. 23/07/1991, n. 223

Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti disoccupazione, attuazione di direttiva della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.
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Titolo I - NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI ECCEDENZE DI PERSONALE
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Capo I - NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE

 

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Art. 1. - (Norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale)

N49

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Art. 2 - (Procedure)

N50

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Art. 3 - (Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali)

N54

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Capo II - NORME IN MATERIA DI MOBILITÀ
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Art. 4 - Procedura per la dichiarazione di mobilità

N67

1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare la procedura di licenziamento collettivo ai sensi del presente articolo.

2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata tra il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. Qualora la procedura di licenziamento collettivo riguardi i membri dell’equipaggio di una nave marittima, il datore di lavoro invia la comunicazione al soggetto di cui al comma 4 nel caso in cui la procedura di licenziamento collettivo sia relativa a membri dell’equipaggio di cittadinanza italiana ovvero il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge italiana, nonché alla competente autorità dello Stato estero qualora la procedura di licenziamento collettivo riguardi membri dell’equipaggio di una nave marittima battente bandiera diversa da quella italiana. N63

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55257 8954601
Art. 5. - (Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese)

N67

1. L'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive, ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero in mancanza di questi contratti nel rispetto dei seguenti criteri in concorso tra loro;

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55257 8954602
Art. 6. - (Lista di mobilità e compiti della Commissione regionale per l'impiego)

N56

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55257 8954603
Art. 7 - (Indennità di mobilità)

N57

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55257 8954604
Art. 8 - (Collocamento dei lavoratori in mobilità)

N58

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55257 8954605
Art. 9 - (Cancellazione del lavoratore della lista di mobilità)

N59

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55257 8954606
Capo III - NORME IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE E TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI DEL SETTORE DELL'EDILIZIA
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55257 8954607
Art. 10. - (Norme in materia di integrazione salariale per i lavoratori del settore dell'edilizia)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1964, n. 77, si applicano anche nel caso di eventi, non imputabili al datore di lavoro o al lavoratore, connessi al mancato rispetto dei termini previsti nei contratti di appalto per la realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni, alle varianti di carattere necessario apportate ai progetti originari delle predette opere, nonché ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria emanati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni. N25

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55257 8954608
Art. 11. - (Norme in materia di trattamento specialedi disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini)

1. All'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, i commi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente:

"Hanno diritto al trattamento speciale i la

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55257 8954609
Capo IV - NORME FINALI E TRANSITORIE
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Art. 12. - (Estensione del campo di applicazione della disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale)

N51

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Art. 13. - (Norme in materia di contratti di solidarietà)

N52

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Art. 14. - (Norme in materia di trattamenti di integrazione dei guadagni)

N53

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Art. 15. - (Lavoratori in cassa integrazione e opere o servizi di pubblica utilità)

1. Il secondo comma dell'articolo 1-bis del decreto legge 28 maggio 1981, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 lugli

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Art. 16 - (Indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale)

1-3. N61

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Art. 17. - (Rintegrazione dei lavoratori e procedure di mobilità)

1. Qualora i lavoratori il cui rapporto sia risolto ai sensi degli articoli 4, comma 9, e 24 vengano reintegrati a norma dell'

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Art. 18 - (Norme in materia di contributi associativi)

1. Il diritto di avvalersi del sistema delle trattenute per il versamento dei contibuti associativi, previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, è esteso ai beneficiari dell'indennità di mobilità, dei trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e dei trattamen

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Art. 19. - (Lavoro a tempo parziale e anticipazione del pensionamento)

1. Nel caso di imprese beneficiarie da ventiquattro mesi dell'intervento straordinario di integrazione salariale, quando il contratto collettivo aziendale stipulato con i sindacati dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale preveda il ricorso al lavoro a tempo parziale, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione del personale, ovvero al fine di consentire l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori dipendenti da tali imprese, che abbiano una età inferiore di non più di sessanta mesi rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia e una anzianità contributiva

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Art. 20. - (Contratti di reinserimento dei lavoratori disoccupati)

1. I lavoratori che fruiscono da almeno dodici mesi del trattamento speciale di disoccupazione, possono essere assunti nominativamente mediante chiamata dalle liste di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con contratto di reinserimento dai datori di lavoro, che al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro, non abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano p

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Art. 21. - (Norme in materia di trattamenti per i lavoratori appartenenti al settore dell'agricoltura)

1. Gli impiegati ed operai agricoli con contratto a tempo indeterminato hanno diritto al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, anche nei casi di sospensioni operate per esigenze di riconversione e ristrutturazione aziendale da imprese che occupino almeno sei lavoratori con contratto a tempo indeterminato ovvero che ne occupino quattro con contratto a tempo indeterminato, e nell'anno precedente abbiano impiegato manodopera agricola per un numero di giornate non inferiore a milleottanta. Le predette esigenze devono essere previamente accertate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 25 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

2. I lavoratori con contratto a tempo indeterminato che vengano licenziati durante il periodo di godimento del trattamento di integrazione salarial

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Art. 22. - (Disciplina transitoria)

1. I provvedimenti di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale richiesti con domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, sono assunti secondo la previgente normativa ed il trattamento può essere concesso per un periodo la cui scadenza non superi il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I provvedimenti relativi alle domande di proroga di trattamento, che scada prima della data di entrata in vigore della presente legge o che sia in corso alla data medesima, sono assunti secondo la previgente normativa nei limiti temporali determinati dal CIPI in sede di accertamento delle cause di intervento, o per un periodo la cui scadenza non superi i sei mesi dalla data del decreto di concessione dei trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143 e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni. N34 N35

3. L'articolo 1, comma 1, e l'articolo 2, comma 6, non si applicano ai trattamenti di integrazione

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55257 8954621
Art. 23. - (Reimpiego presso GEPI S.p.A. e INSAR S.p.A.)

1. Restano fermi, nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 22, comma 6, i compiti di reimpiego svolti dalla GEPI S.p.A. e dall'INSAR S.p.A. in base alle vigenti leggi.

2. Per ciascun lavoratore di cui all'articolo 22, comma 6, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito di iniziative

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Art. 24 - (Norme in materia di riduzione del personale)

N67

1. N43 Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12, e 15-bis e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino, compresi i dirigenti, e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Fermi i requisiti numerici e temporali prescritti dal presente comma, alle imprese in stato di liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.

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TITOLO II - DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO
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Capo I - Riforma delle procedure di avviamento
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Art. 25. - (Riforma delle procedure di avviamento al lavoro)

1. N38

2. N38

3. N38

4.

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Capo II - Disposizioni diverse
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Art. 26. - (Disposizioni diverse)

1. Nelle domande presentate per beneficiare del contributo del Fondo sociale europeo, i soggetti che realizzano azioni di formazione

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55257 8954628
Art. 27. - (Trattamenti di anzianità e ristrutturazioni di aziende ad alta capacità innovativa e competitività mondiale)

1. I lavoratori dipendenti da imprese industriali caratterizzate da elevati livelli di innovazione, tecnologica, competitività mondiale, capacità innovativa, tali da essere definite di interesse nazionale, interessate da esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione con adeguati programmi di sviluppo e di investimenti, che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni del primo comma, lettere a) e b), dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153

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Art. 28. - (Riserva annua di posti presso gli uffici pubblici)

1. La riserva annua prevista dall'articolo 1, comma 7, della legge 29 dicembre 1990 n. 407, dei posti disponibili presso gli uffici pubblici situati nelle regioni del Centro Nord, è elevata dal trenta al cinqua

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Art. 29. - (Trattamenti di anzianità nel settore siderurgico pubblico)

1. La facoltà di cui all'articolo 27, con le contribuzioni a carico delle imprese dal medesimo previste, è esercitabile fino al 31 dicembre 1991 ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa per i periodi mancanti al raggiun

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Art. 30. - (Trasferimento dell'iscrizione alle liste di collocamento e cancellazione dalle liste)

1. Il comma 2 dell'articolo 16 legge 28 febbraio 1987, n. 56 è sostituito dal seguente:

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Art. 31. - (Trattamento speciale di disoccupazione e pensionamento anticipato)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 trovano applicazione, ricorrendone i presupposti, anche per i lavoratori edili licenziati a decorrere dal primo gennaio 1989.

 

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