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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 21/02/2019, n. 23
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 |
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Art. 1. - Oggetto1. Il presente decreto reca disposizioni per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile e per l'adeguamento della norm |
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Art. 2. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1971, n. 10831. Alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) al primo comma, le parole «gli apparecchi,» sono soppresse; 2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Per la salvaguardia della sicurezza degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e dei relativi accessori si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, secondo l'ambito di applicazione e le definizioni di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo regolamento europeo.»; b) all'articolo 3: 1) al primo comma, le parole «gli apparecchi,» sono soppresse; 2) al secondo comma, le parole «con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno»; 3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «Ai medesimi fini di cui al primo comma si considerano |
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Art. 3. - Disposizioni transitorie in materia di sanzioni amministrative1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. 2. Ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo superiore al massimo della pena comminata o irrogata per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del |
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Art. 4. - Disposizioni finali1. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente |
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Art. 5. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate p |
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