Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Interventi di risparmio energetico e ristrutturazione 2019: apertura portali ENEA
Per l’invio della documentazione dei dati relativi agli interventi conclusi nel 2019, sono disponibili i siti:
- https://ecobonus2019.enea.it, attraverso il quale è possibile inviare i dati riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica;
- https://bonuscasa2019.enea.it, da utilizzare per trasmettere la documentazione relativa agli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che beneficiano delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (si veda il paragrafo dedicato a questa tipologia di interventi per dettagli) [N=2].
La trasmissione della documentazione all’ENEA deve essere effettuata entro 90 giorni dalla fine dei lavori, a prescindere dalla data dei pagamenti. Se invece l’intervento non richiede la presentazione al Comune della fine lavori, la data può essere provata anche mediante la documentazione emessa da chi ha eseguito l’opera o dal tecnico che compila la scheda informativa, mentre non è considerata valida l’autocertificazione da parte del contribuente (Risoluzione Agenzia entrate 11/09/2007, n. 244/E; Circolare Agenzia entrate 23/04/2010, n. 21/E, risposta 3.1).
In caso di lavori terminati tra il 01/01/2019 e l’11/03/2019, il termine dei 90 giorni decorre dall’11/03/2019.
Rimangono altresì attivi i siti per la modifica delle pratiche relativamente a interventi conclusi nel 2018, ferma restando la necessità di inviare le comunicazioni entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori (per le ristrutturazioni che consentono di conseguire anche risparmio energetico il termine è stato fissato al 01/04/2019):
- https://finanziaria2018.enea.it, per gli interventi di riqualificazione energetica;
- https://ristrutturazioni2018.enea.it, per gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che beneficiano delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (si veda il paragrafo dedicato a questa tipologia di interventi per dettagli).
Si ricorda che nessun documento deve essere trasmesso all’Agenzia delle entrate, dal momento che il D. Leg.vo 175/2014 (c.d. “decreto sulle semplificazioni fiscali”) ha infatti cancellato l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate gli interventi che proseguono oltre il periodo d’imposta.