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Circ. Min. LL.PP. 21/07/1989, n. 1590

Liquidazione di competenze professionali. Art.6 della legge 1° luglio 1977, n. 404.
La presente circolare integra e sostituisce le precedenti C.M.LL.PP. 13.2.81, n. 211, 12.11.87, n. 671.
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[Premessa]


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Premessa

Le numerose istanze volte ad ottenere chiarimenti sull'esatto contenuto della norma in oggetto sia da organi periferici della amministrazione che da enti esponenziali degli interessi delle categorie professionali interessate, rendono opportuno, dopo quelli di cui alle circolari 13 2 1981, n. 211 e 12-11-1987, n. 671, un ulteriore intervento da parte di questo Ministero.

Con le predette circolari era stato affrontato principalmente il problema della forfetizzazione delle spese, legato alla interpretazione della disposizione contenuta nel quarto comma del citato art. 6, là dove, per l'appunto, è fatto divieto di procedere a "qualsiasi liquidazione forfetaria". Con la prima circolare si era affermato che tale divieto era operante soltanto nella ipotesi di incarico commissionato ad una pluralità di professionisti ed era comunque riferito alle sole spese in senso stretto; con la circolare n.671 del 1987 si era pervenuti a sostenere la tesi

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I) Ambito di applicazione dell'art. 6.

É pacifico che l'articolo in esame è inserito in una legge avente per oggetto l'aumento dello stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12 12 1971, n. 1133 relativo all'edilizia degli istituti di prevenzione e pena. Ma che la sfera di applicazione dello stesso si estenda oltre alla materia attinente all'edilizia penitenziaria è altrettanto chiaramente desumibile dalla circostanza che il primo comma del citato art. 6 si richiama espressamente, restringendo il principio ivi previst

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2) "Incarico" di cui al secondo comma dell'art. 6: generico o di progettazione.

Il secondo comma dell'articolo in esame parla di incarico di progettazione. Sorge il quesito se tale specificazione sia stata, in realtà, voluta dal legislatore oppure se la previsione di cui al comma secondo debba essere estesa all'incarico professionale "tout court".

L'interrogativo è di non irrilevante entità dato che la disposizione in argomento stabilisce che nel caso di incarico professionale plurimo (di progettazione?) conferito dallo Stato o da enti pubblici "il compenso massimo spettante non può essere superiore a quello previsto ai sensi della tariffa professionale, riconosciuto per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista" (se l'incarico è conferito a tre o più professionisti provvede il terzo comma).

Si rammenta che il princi

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3) Divieto di forfetizzazione: incarico plurimo o incarico singolo.

Il terzo punto è quello indubbiamente più controverso.

Già questo Ministero, come si è in precedenza detto, ha avuto occasione di intervenire sul tema della forfetizzazione, se applicabile ai soli incarichi plurimi o anche a quelli singoli, e con risultati tra loro contrastanti: la circolare 211/81 era infatti nel senso restrittivo, quella successiva, 671/87, di segno opposto.

Applicando, anche in questa sede, i criteri ermeneutici in precedenza evidenziati si osserva che l'interpretazione proposta con la prima circolare appare la più esatta.

Il quarto comma dell'art. 6 della legge 404/77 dispone infatti che l'esclusione di qualsiasi liquidazione forfetaria è operativa "per gli incarichi previsti dal secondo comma". Ciò posto la soluzione del

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4) Divieto di forfetizzazione: spese o anche vacazioni.

L'ultimo quesito attiene al problema se il divieto di forfetizzazione riguardi esclusivamente le spese di cui all'art. 6 della legge 143/49 o anche gli altri eventuali compensi accessori, in particolare le vacazioni ex art. 4 della stessa legge.

Anche con riferimento a tale problema il Ministero dei LL.PP. ha espresso, con le circolari in precedenza specificate, diverse conclusioni.

In particolare la circolare 211/81 propendeva ancora per l'interpretazione restrittiva, la 671/87 era favorevole all'applicazione del divieto sia per le spese che per le vacazioni.

Analizzando il problema e partendo, come al solito, dal tenore letterale della norma si osserva che l'art. 6 della legge 404/77, al quarto comma, prevede il rimborso "a piè di lista" per "le spese riconoscibili ai sensi della tariffa professionale".

É opportuno rammentare che la legge sulla tariffa professionale, all'art. 13, prevede che "gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto é dovuto al professionista per l'esaurimento dell'incarico conferitogli, restando a carico di esso tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio - sia di concetto che d'ordine - di cancelle

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