1. Il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - Servizio tecnico centrale, stabilisce, in linea di massima, i programmi e la durata di appositi corsi di specializzazione di prevenzione incendi per i professionisti.
2. La direzione e l'organizzazione particolareggiata di detti corsi - distinti per ciascuna categoria professionale - sono approvate dallo stesso Ministero che valuterà con criteri di uniformità le proposte che i singoli consigli nazionali delle professioni elencate all'art. 1 o le autorità scolastiche e universitarie competenti formulano d'intesa anche con gli ordini o collegi professionali.
3. il Ministero dell'interno, per la docenza dei corsi di cu