Al fine di dirimere le perplessità sorte in ordine alla interpretazione degli artt. 15 e 18 della vigente tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, approvata con legge marzo 1949, n. 143,R si rappresenta quanto segue.
L'art. 15 della tariffa dispone che quando per l'esecuzione delle opere il professionista porta la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera (compilazione del progetto, direzione dei lavori, collaudo e liquidazione), le sue competenze sono calcolate in base ad una percentuale del consuntivo lordo. "A questi effetti, per consuntivo lordo dell'opera si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture computati al lordo degli