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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ.Min. LL.PP. 30/12/1970, n. 5980
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[Premessa] |
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PremessaIl D.M. 1° aprile 1968, n. 1404, Rdando esecuzione all |
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1.É da premettere, innanzitutto, che l' art. 19 della legge n. 765 R ha finalità essenzialmente urbanistiche. Per assicurare migliori condizioni per lo svolgimento del traffico e per evitare le diseconomie e gli altri numerosi e gravi inconvenienti in passato verificatisi per l' a |
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2.Per quanto riguarda l' applicazione della normativa di cui all' art. 19 della legge n. 765R ed al D.M. 1° aprile 1968, n. 1404, R non vi é dubbio che la relativa competenza spetta istituzionalmente ai Comuni i quali, in occasione della presentazione delle domande di licenza edilizia, debbono esaminare i progetti anche in rapporto all' osservanza delle distanze dalle strade nell' ambito del territorio comunale; e, conseguentemente, rilasciare l' autorizzazione a costruire quando tali distanze risultino rispettate e negarla in caso contrario. Ai Comuni spetta inoltre, a termini dell' art. 32 legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, |
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3.L' art. 19 della legge n. 765 Rstabilisce che le distanze di cui trattasi debbono essere osservate, nella edificazione "fuori del perimetro dei centri abitati". É stato chiesto, in proposito, se, con tale espressione la legge abbia inteso riferirsi alla situazione di fatto dell' abitato ovvero se il perimetro in parola debba essere quello defi |
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4.Il D.M. n. 1404 del 1° aprile 1968R precisa che le distanze dell' edificazione a protezione del nastro stradale vanno osservate non solo fuori del perimetro dei centri abitati, ma anche fuori degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione. Il riferimento agli strumenti urbanistici é apparso indispensabile per assicurare la possibilità di una corretta formazione di detti strumenti; poiché é nell' ambito di questi che vanno definite le funzioni dei vari tracciati stradali, e, conseguentemente, le loro caratteristiche tecniche, ivi comprese le distanze dell' edificazione. |
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5.Per quanto riguarda, in particolare, le autostrade, sono necessarie alcune considerazioni. Come é noto, l' art. 9 della L. 24 luglio 1961, n. 729stabilisce in ml. 25, dal limite della zona di occupazione la distanza minima da osservare per la costruzione, la ricostruzione e l' ampliamento di edifici e manufatti di qualsiasi specie e in qualsiasi parte del territorio, senz |
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6.Si ritiene di dover chiarire--per una corretta applicazione delle norme di legge in questione-- il significato delle espressioni "edificazione" e "manufatto", usate in diversi provvedimenti legislativi concernenti la tutela delle strade. Invero, il termine "manufatto" comprende qualsias |
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7.Appare opportuno chiarire, anche in relazione a taluni quesiti, la questione riguardante l' ammissibilità della realizzazione di opere varie nelle fasce a protezione del nastro stradale. In linea di massima -- e salvo ad esaminare singoli casi che presentino aspetti particolari --questo Ministero é dell' avviso che in dette fasce--da considerare |
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8.Circa l' ammissibilità di realizzare costruzioni lungo le autostrade, é necessario far riferimento alle particolari caratteristiche di tali opere sia per ciò che concerne la struttura, sia per quanto riguarda il particolare regime al quale esse sono sottoposte. Le autostrade, infatti, sono costituite non solo dal nastro viabile, ma anche |
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9.É sorta questione se siano ammissibili deroghe all' osservanza della normativa di cui trattasi, ed in particolare se possano essere autorizzati ampliamenti di edifici esistenti ed ubicati a distanza inferiore a quella stabilita, per le varie classi di strade, dal decreto n. 1404. |
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10.Si deve far presente, infine, che le distanze a protezione del nastro stradale debbono essere osservate nei confronti di tutte le strade ad eccezione soltanto di quelle vicinali o di bonifica; e pert |
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