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Sent.C. Cass. 04/06/2010, n. 13646

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1. Ingegneri e architetti - Compenso - Pagamento - Entro 60 gg. dalla presentazione della parcella - Ritardo - Interessi legali dovuti ex art. 9, u.c., L. 49/143
1. La L. 2 marzo 1949 n. 143, art. 9, u.c., nello stabilire che il pagamento dei compensi dovuti agli ingegneri o agli architetti deve essere eseguito entro sessanta giorni dalla presentazione della parcella, collega alla scadenza di tale termine la decorrenza degli interessi legali, ragguagliati al tasso ufficiale di sconto, stabilito dalla Banca d’Italia.

1. Conf. Cass. 28 gennaio 2004 n. 1561 R 15 marzo 1994 n. 2445 [R=W15M94244]
(L. 2 marzo 1949 n. 143, art. 9, u.c.)

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