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Sent.C. Stato 06/04/2009, n. 2143

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1. Appalti LSF - Gara - Aggiudicazione - Ricorso di altra impresa - Sua richiesta di risarcimento del lucro cessante - Alternativa possibile per il caso di domanda accolta per equivalente e per il caso contrario. 2. Appalti LSF - Gara - Aggiudicazione - Ricorso di altra impresa - Sua richiesta del quantum debeatur per il mancato affidamento dell’appalto
1. Nel caso di richiesta di risarcimento danni da parte di un’impresa non aggiudicataria di una gara d’appalto LSF, limitatamente al ristoro del lucro cessante (ovvero del c.d. interesse positivo nei limiti in cui se ne ammetta il riconoscimento nel caso di annullamento della procedura di evidenza pubblica), si giunge ad una alternativa secca fra tutela risarcitoria in forma specifica o per equivalente: se è stata accolta la domanda di risarcimento per equivalente, non residua alcun dovere dell’Amministrazione di aggiudicare quell’appalto al ricorrente; in caso contrario, l’aspettativa alla reintegrazione in forma specifica potrà trovare soddisfazione nella sede propria del giudizio di ottemperanza. 2. Per la quantificazione del danno subito da un’impresa a causa del mancato affidamento di un appalto LSF, escludendo il ricorso al criterio del cd. 10%, è preferibile la prova rigorosa, a carico dell’impresa, della percentuale di utile effettivo che avrebbe conseguito se fosse risultata aggiudicataria dell’appalto.

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