Sent.C. Stato 05/12/2008, n. 6035 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Stato 05/12/2008, n. 6035

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Aggiudicazione - Mancata aggiudicazione ad impresa per colpa della P.A. appaltante - Rimborso delle spese sostenute dall’impresa per la partecipazione alla gara - Esclusione - Liquidazione all’impresa del lucro cessante (mancato utile) - Legittimità - Criterio di quantificazione
1. L’impresa concorrente a una gara d’appalto che non ha ottenuto l’aggiudicazione per colpa della P.A. appaltante non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla gara, atteso che queste restano a carico delle imprese concorrenti sia in caso di aggiudicazione sia in caso di mancata aggiudicazione. Ma ha diritto al lucro cessante (mancato utile) che avrebbe ricavato dal contratto, in caso di giudicato che riconosca la lesione di interessi legittimi a «risultato garantito», non è ammissibile liquidare, a titolo di danno presunto e in via equitativa una percentuale pari al 10% del prezzo a base d’asta ai sensi dell’art. 345, L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, atteso che tale criterio conduce di regola al risultato che il risarcimento dei danni è per l’imprenditore ben più favorevole dell’impiego del capitale, per cui va seguito l’indirizzo che esige la prova rigorosa, a carico dell’impresa, della percentuale di utile effettivo che avrebbe conseguito se fosse risultata aggiudicataria dell’appalto.

1. Ved. C. Stato V 13 giugno 2008 n. 2967R, VI 9 giugno 2008 n. 2751 R, VI 9 marzo 2007 n. 1114 R.
(L. 20 marzo 1865 n. 2248, All.F, art. 345) R

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