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Sent.C. Stato 18/03/2008, n. 1153

51352 51352
1. Appalti LSF - Gara - Offerte - Obbligo di segretezza
1. Nelle gare d’appalto l’obbligo di segretezza delle offerte va inteso non in senso astratto e formalistico, ma in stretta correlazione con l’esigenza, che ne costituisce la ratio, di garantire la trasparenza della procedura e la par condicio tra i concorrenti; e, difatti, si afferma comunemente in giurisprudenza, con riguardo alle gare in cui l’aggiudicazione debba avvenire col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che il segreto sulle offerte economiche va mantenuto fino al momento in cui la Commissione abbia concluso l’esame delle offerte tecniche, essendo quello il momento in cui non è più ipotizzabile, neanche astrattamente, che la conoscenza delle prime possa influenzare il giudizio sulle seconde.

1. Conf. C. Stato V 23 gennaio 2007 n. 196;R V 31 dicembre 1998 n. 1996 R

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