Sent.C. Cass. 06/06/2007, n. 13233 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 06/06/2007, n. 13233

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1. Cartello pubblicitario - In strada comunale - Ordine di rimozione della Amministrazione - Comporta anche sanzione pecuniaria
1. La installazione di impianti pubblicitari su strade demaniali comporta la rimozione «senza indugio» ad opera del proprietario della strada in danno del proprietario di tali impianti pubblicitari; e quindi deve considerarsi vietata ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada) e comporta anche la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 11 del citato art. 23, anche se ciò non sia espressamente previsto, forse in considerazione del fatto che il comma 13 quater è stato aggiunto successivamente. [Diversamente opinando, si avrebbe la assurda conseguenza che la apposizione dei manufatti di cui all’art. 23, primo comma, del Codice della strada lungo le strade o in vista di esse sarebbe soggetta a sanzione amministrativa e ad ulteriore (pesante) sanzione (comma 13 bis), nel caso di mancata ottemperanza alla diffida di rimozione, mentre l’apposizione degli stessi manufatti sulle strade (che costituisce un comportamento illegittimo di maggiore gravità) sarebbe sanzionata dalla sola rimozione a spese del contravventore].


(Cod. strad., D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 23, c. 1, 11, 13 bis, 13 quater)R

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