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Sent. C. Cass. 07/05/2007, n. 10300

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Attività pericolose ex art. 2050 C.c. - Nozione
1. Costituiscono attività pericolose ai sensi dell’art. 2050 C.c. non solo le attività che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle altre che comportano rilevante possibilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, non solo nel caso di danno che sia conseguenza di un’azione, ma anche nell’ipotesi di danno derivante da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell’attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza. Ne consegue che l’attività edilizia, quando comporti la trasformazione e lo spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree va considerata attività pericolosa ex art. 2050 C.c. (Nella specie si trattava di scavi su un tratto di costa effettuati dalla P.A. per la costruzione di un nuovo porto).

1. Conf. Cass. 10 febbraio 2003 n. 1954 R; 3 novembre 1995 n. 11452;R 12 dicembre 1988 n. 6739 R
(Cod. civ. art. 2050)

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