Sent.C. Stato 23/07/2007, n. 4101 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Stato 23/07/2007, n. 4101

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1. Appalti ll.pp. - Gara - A.T.I. - Divieto di modifica sua composizione ex art. 13, c. 5 bis L. 94/109 - Finalità
1. Il principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, consacrato e cristallizzato dall’art. 13, comma 5 bis, L. 94/109 (il divieto espresso da questa norma deve leggersi come inteso ad impedire l’aggiunta o la sostituzione di imprese partecipanti all’A.T.I. e non anche a precludere il recesso di una o più imprese dall’associazione) deve intendersi, in particolare, giustificato dall’esigenza di assicurare alle amministrazioni aggiudicatrici una conoscenza piena dei soggetti che intendono contrarre con esse, al precipuo fine di consentire un controllo preliminare e compiuto dei requisiti di idoneità morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dei concorrenti ed all’ulteriore scopo di impedire che tale verifica venga vanificata od elusa con modificazioni soggettive, in corso di gara, delle imprese candidate.

1. Conf. C. Stato V 3 agosto 2006 n. 5081.[R=WCS3AG065081] Agli artt. 10, c. 1, lett. d) ed e) e 13, c. 5 bis L. 94/109 corrispondono gli artt. 34, c. 1, lett. d) ed e) e 37, c. 9 D.Lgs. 06/163.
[L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 10, c. 1, lett. d) ed e); e art. 13, c. 5 bis] R

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