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Regolam. R. Marche 13/11/2018, n. 7

Misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto, in attuazione della legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza).
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Art. 1 - (Oggetto)

1. Questo regolamento detta le disposizioni necessarie all’attuazione della legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lav

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Art. 2 - (Definizioni)

1. Ai fini di questo regolamento si intende per:

a) accesso permanente alla copertura: il punto di accesso alla copertura, comprensivo del percorso interno o esterno al fabbricato, in grado di consentire il trasferimento in sicurezza di un operatore e di eventuale materiale e utensili di lavoro;

b) transito sulla copertura: il percorso sicuro sulla copertura individuato in sede di progettazione;

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Art. 3 - (Documentazione da presentare)

1. L’elaborato tecnico della copertura di cui all’articolo 4 della L.r. 7/2014, redatto in fase di progettazione da un professionista abilitato, contiene i seguenti documenti:

a) relazione tecnica illustrativa di cui al comma 2 di questo articolo;

b) elaborati grafici della copertura di cui al comma 3 di questo articolo;

c) relazione di calcolo strutturale dei sistemi permanenti di accesso e di protezione collettiva o della sola protezione collettiva di cui al comma 4 di questo articolo;

d) relazione di calcolo strutturale dei fissaggi degli elementi del sistema permanente di protezione individuale dalla caduta dall’alto a parti strutturali della copertura di cui al comma 4 di questo articolo;

e) dichiarazione di conformità alle norme tecniche di r

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Art. 4 - (Realizzazione dei sistemi di protezione)

1. Nella realizzazione dei sistemi di protezione si applicano le norme tecniche di riferimento europee e statali.

2. Le scelte progettuali devono essere orientate, quando possibile, alla realizzazione di coperture intrinsecamente sicure, senza dover ricorrere per l’accesso e il transito di persone su di esse alla predisp

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Art. 5 - (Sistemi di accesso alle coperture dei fabbricati)

1. L’accesso alla copertura, lo spostamento e lo svolgimento di attività che espongano la persona al rischio d

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Art. 6 - (Sistemi di protezione per il transito)

1. Il transito sulle coperture, a partire dal punto di accesso, deve avvenire in condizioni di sicurezza.

2. Le pass

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Art. 7 - (Sistemi di protezione dei bordi)

1. Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza durante il lavoro sulla copertura devono essere previsti:

a) elementi permanenti

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Art. 8 - (Sistemi di protezione individuale

1. Nei casi in cui non è ottenibile in tutto o in parte la dovuta protezione contro la caduta dall’alto mediante misure di protezione collettiva, si devono adottare misure permanenti di protezione individuale. In tal caso il professionista abilitato che redige l’elaborato tecnico della copertura deve indicare nella relazione tecnica i motivi che impediscono l’adozione di misure di protezione collettiva in luogo di quelle individuali.

2. Nella progettazione dei sistemi permanenti di protezione individuale dalla caduta dall’alto, si devono preferire, nei limiti del possibile, le soluzioni di sistemi di trattenuta

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Art. 9 - (Informazione, formazione e addestramento)

1. I lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 81/2008 e i lavoratori autonomi di cui all’articolo 89, comma 1, lettera d), del

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