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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 21/02/1983, n. 1309
Sent. C. Cass. civ. 21/02/1983, n. 1309
1. Edilizia e immobili - Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - Nozione - Oggetto - Vizi e mancanza di qualità essenziali "intrinseci alla cosa venduta" - Fattispecie. 2. Edilizia e immobili - Vendita - Singole specie di vendita di cose mobili - Obbligazione concernente la messa in opera della cosa venduta - Ricomprensione nella struttura del contratto di vendita - Esclusione - Qualificazione come obbligazione accidentale - Configurabilità - Apposita pattuizione - Necessità.1. L'obbligo del venditore "di garantire il compratore... dai vizi della cosa", ai sensi dell'art. 1476, cod. civ. (n. 3), che è collegato ai successivi artt. 1490 e segg., cod. civ., riguarda esclusivamente i vizi e la mancanza di qualità essenziali "intrinseci alla cosa venduta" ed esistenti al momento della conclusione del contratto e della consegna nel caso di vendita obbligatoria, e non può quindi, trovare riferimento in dati estranei alla cosa oggetto della vendita. (nella specie, in cui si trattava di vendita di serbatoi da interrare, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha escluso che l'accertata scarsità di dimensioni strutturali dei serbatoi in rapporto alle caratteristiche del terreno in cui essi dovevano essere collocati fosse riconducibile nell'ambito di operatività della garanzia ex art. 1476 cod. civ., n. 3). 2. In tema di vendita di cose mobili, l'obbligazione concernente la messa in opera (nella specie: mediante interramento) della cosa venduta (nella specie: serbatoio), anche quando si atteggi come collegata all'obbligazione di consegnare - sia che debba espletarsi mediante un'attività diretta ad apportare modifiche alla cosa venduta o ad inserirla in altra cosa del compratore nel luogo ove essa è destinata a funzionare, sia che debba espletarsi mediante la direzione o l'assistenza tecnica alla citata attività materiale di modifica o di inserimento - esula dalla struttura del contratto di vendita, disciplinato dalle Disposizioni generali (artt. 1470, 1476, 1477 cod. civ.) e dalle norme sulla vendita di cose mobili in particolare (artt. 1510 e segg. cod. civ.), inquadrandosi tra le obbligazioni cosiddette "accidentali", sicché siffatta obbligazione non può sorgere a carico del venditore quale automatica conseguenza della conclusione della vendita, ma solo in virtù di apposita pattuizione nell'ambito dell'autonomia contrattuale delle parti. |
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