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Sent.C. Stato 09/09/2005, n. 4685

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1. Progetto oo.pp. - Incarico - Gara - Commissione di esperti - Necessità. 2. Appalti ll.pp. - Gara - Offerte - Valutazione secondo prefissati criteri di massima - Necessità - Confronto a coppie - Esclusione.
1. Le commissioni per gare d'appalto di progettazione - ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, applicabile agli appalti pubblici di servizi (come la progettazione) in luogo dell'art. 21 della L. 11 febbraio 1994 n. 109 - devono essere costituite in maggioranza da esperti in materia. 2. Nelle gare d'appalto indette dalla P.A. (come quelle per una progettazione) vi è l'esigenza di prefissare i criteri di massima per la scelta del contraente, in assenza dei quali non può sopperire il cd. «confronto a coppie» previsto dal D.P.C.M. 27 febbraio 1997 n. 116 e dal D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.

2. Ved. C. Stato VI 6 maggio 2003 n. 2379. [R=WCS6MA032379]
[L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 21; R D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 , art. 55 (n)] R (D.P.C.M. 27 febbraio 1997 n. 116; D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554)

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