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Sent.C. Cass. 14/07/2004, n. 13087

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1. Strada - Manutenzione - Anche delle ripe di fondi laterali - Obbligo dell'ente proprietario della strada.
1. In base all'art. 14 Cod. stradale, l'ente proprietario della strada ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale e delle sue pertinenze, per assicurare la sicurezza degli utenti della strada, ma tale obbligo non si estende alle zone estranee ad esse e circostanti, mentre, ai sensi dell'art. 31 Cod. stradale, grava sui proprietari delle ripe dei fondi laterali alle strade l'obbligo di mantenerle in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o scoscendimenti del terreno, o la caduta dei massi o altro materiale sulla strada, dove per ripe devono intendersi le zone immediatamente sovrastanti e sottostanti la scarpata del corpo stradale. (Nella specie la S.C., confermando la sentenza di merito, ha ritenuto insussistente alcuna responsabilità del Comune, proprietario della strada, per i danni subiti da un automezzo a causa di alcuni massi che, staccatisi dalla parete rocciosa sovrastante alla ripa che costeggiava la strada, lo avevano colpito).

1. Ved. Cass. 2 agosto 2000 n. 10112 [R=W2AG0010112] (Le ripe, ossia le zone di terreno, che ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, devono esser mantenute dai proprietari delle medesime in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o cedimenti del corpo stradale e delle opere di sostegno; o lo scoscendimento del terreno; o l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale, nonchè la caduta di massi o altro materiale, sulla medesima, devono essere immediatamente sovrastanti o sottostanti in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada, la scarpata del corpo stradale, mentre se viene meno tale contiguità per la frapposizione, ai lati dela strada, di fondi appartenenti ad altri, l'obbligo predetto è a carico di questi ultimi). 1a. Sulle strade ved. C. Stato V 24 ottobre 2000 n. 5692 [R=W24O005692] (Requisiti di una strada vicinale pubblica); IV 20 ottobre 2000 n. 5620 [R=W20O005620] (Inedificabilità delle aree interessate, nella fascia di rispetto); Csi 3 novembre 1999 n. 687 R (Nozione di strada - Un passaggio pedonale che non consente traffico veicolare non è strada); C. Stato V 29 luglio 1999 n. 933 R (Attribuzione del carattere di strada pubblica ad una strada privata - Condizioni); VI 7 luglio 1999 n. 919 R (Presunzione di demanialità delle aree comunicanti con una strada pubblica - Condizioni); Cass. 26 giugno 1999 n. 6634 R (Nozione di marciapiede - Insufficienza di mero rialzo della sede stradale - Necessità di sottrazione al traffico veicolare); 26 maggio 1999 n. 5113 R (Nozione di strada pubblica).
(Cod.strad., D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, artt. 14 e 31) R

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