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Sent. CGAR. Sicilia 03/11/1999, n. 687

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1. Strade - Nozione - Passaggio pedonale che non consente traffico veicolare - Non è strada.
1. Secondo l'art. 2 D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (Codice della circolazione stradale) e l'art. 2 del successivo D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, strade sono le aree ad uso pubblico destinate alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, sicché un passaggio pedonale, di natura tale da non consentire alcun tipo di traffico veicolare, non può in nessun modo costituire una strada.

1. Sulla nozione di strada ved. anche Cass. S.U. 15 ottobre 1992 n. 11260R.
(D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, art. 2[R=DPR39359,A=2]; D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 2)R

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