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Sent. C. Cass. 29/07/2004, n. 14363

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Art. 9 D.M. 1968 n. 1444 - Imposizione di limiti ai Comuni nella formazione degli strumenti urbanistici - Operatività immediata tra i privati - Esclusione.
1. Il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 (emanato in esecuzione della norma sussidiaria dell'art. 41 quinquies L. 17 agosto 1942 n. 1150, introdotto dalla L. 6 agosto 1967 n. 765) che all'art. 9 prescrive in tutti i casi la distanza minima assoluta di metri dieci tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, impone determinati limiti edilizi ai Comuni nella formazione o revisione degli strumenti urbanistici ma non è immediatamente operante anche nei rapporti fra i privati.

1. Conforme a Cass. 1° luglio 1997 n. 5889 R
(L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 quinquies; RL. 6 agosto 1967 n. 765;R D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, art. 9)R

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