Sent.C. Stato 19/07/2004, n. 5185 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Stato 19/07/2004, n. 5185

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Esclusione - Di imprese collegate o controllate - Art. 10, c. 1 bis, L. 94/109 - Riferimento a tutte le imprese. 2. Appalti ll.pp. - Gara - Esclusione - Di imprese collegate - Art. 10, c. 1 bis, L. 94/109 - Collegamento desunto da elementi indiziari - Ammissibilità - Ulteriori ipotesi rispetto ad art. 2359 C.c. - Legittimità.
1. La disposizione dell'art. 10 c. 1 bis della L. 11 febbraio 1994 n. 109 secondo la quale le imprese «controllate» o «collegate» ai sensi dell'art. 2359 Cod. civ. non possono partecipare a gara d'appalto ll.pp., si riferisce a tutte le imprese partecipanti ad una gara e non alle sole «società». 2. In una gara d'appalto ll.pp. la situazione di collegamento fra imprese, vietata dell'art. 10, c. 1 bis della L. 11 febbraio 1994 n. 109, anche se non è accertata a mezzo di elementi oggettivi, può essere desunta da elementi indiziari perché siano oggettivi, concordanti, numerosi e univoci; pertanto non si può escludere che esistano altre ipotesi di controllo o collegamento fra le imprese, tali da alterare le gare d'appalto ed è quindi legittimo che l'Amministrazione appaltante eserciti un controllo in questo senso.

Ved. C. Stato V 28 giugno 2004 n. 4789 R
(Cod. civ. art. 2359; L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 10, c. 1 bis) R (Cod. civ. art. 2359; L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 10, c. 1 bis)

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