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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Responsabilità del subappaltatore per vizi dell'opera e denuncia per l'azione di regresso
In tema di appalti privati, con riferimento a vizi e difformità dell'opera imputabili al subappaltatore, la Corte di Cassazione ha ribadito i seguenti principi:
- il subappaltatore assume, sia nei confronti dell'appaltatore suo committente sia nei confronti dei terzi, le stesse responsabilità dell'appaltatore verso il committente e verso i terzi;
- tra committente e subappaltatore, nonostante l'autorizzazione ex art. 1656 c.c., non si costituisce alcun rapporto giuridico;
- l'art. 1670 c.c. esclude l'esistenza di qualsiasi responsabilità diretta del subappaltatore nei confronti del committente;
- stante l'autonomia dei rapporti, nessuna legittimazione può spettare all'appaltante principale a effettuare direttamente la comunicazione ex art. 1670 c.c.;
- l'eventuale ammissione da parte del subappaltatore dell'esistenza di difformità o vizi dell'opera non può ritenersi equipollente al loro riconoscimento, il quale deve provenire dall'appaltatore;
- non sussiste in capo all'appaltatore interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, ex art. 1670 c.c., prima della formale denuncia o della mancata accettazione del committente principale.
L'Ord. C. Cass. civ. 08/10/2018, n. 24717, ha poi concluso formulando il seguente principio di diritto:
l'appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente e, prima della formale denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente. La denuncia effettuata dal committente direttamente al subappaltatore non è idonea a raggiungere il medesimo scopo della comunicazione effettuata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 1670 c.c., dovendo tale comunicazione provenire dall'appaltatore o da suo incaricato.
- Testo e massima dell'Ord. C. Cass. civ. 08/10/2018, n. 24717
- Un precedente in materia: Sent. C. Cass. 11/11/2009, n. 23903
- Nello stesso senso: Sent. C. Cass. 21/10/2009, n. 22344
- Si veda anche la nota in tema di solidarietà retributiva e contributiva tra committente, appaltatore e subappaltatore negli appalti pubblici e privati