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23/10/2018

Responsabilità del subappaltatore per vizi dell'opera e denuncia per l'azione di regresso

La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all'azione di regresso dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore per vizi o difformità dell'opera.

In tema di appalti privati, con riferimento a vizi e difformità dell'opera imputabili al subappaltatore, la Corte di Cassazione ha ribadito i seguenti principi:
- il subappaltatore assume, sia nei confronti dell'appaltatore suo committente sia nei confronti dei terzi, le stesse responsabilità dell'appaltatore verso il committente e verso i terzi;
- tra committente e subappaltatore, nonostante l'autorizzazione ex art. 1656 c.c., non si costituisce alcun rapporto giuridico;
- l'art. 1670 c.c. esclude l'esistenza di qualsiasi responsabilità diretta del subappaltatore nei confronti del committente;
- stante l'autonomia dei rapporti, nessuna legittimazione può spettare all'appaltante principale a effettuare direttamente la comunicazione ex art. 1670 c.c.;
- l'eventuale ammissione da parte del subappaltatore dell'esistenza di difformità o vizi dell'opera non può ritenersi equipollente al loro riconoscimento, il quale deve provenire dall'appaltatore;
- non sussiste in capo all'appaltatore interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, ex art. 1670 c.c., prima della formale denuncia o della mancata accettazione del committente principale.

L'Ord. C. Cass. civ. 08/10/2018, n. 24717, ha poi concluso formulando il seguente principio di diritto:
l'appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente e, prima della formale denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente. La denuncia effettuata dal committente direttamente al subappaltatore non è idonea a raggiungere il medesimo scopo della comunicazione effettuata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 1670 c.c., dovendo tale comunicazione provenire dall'appaltatore o da suo incaricato. 

Dalla redazione