Sent. C. Cass. pen. 04/02/2003, n. 14455 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. pen. 04/02/2003, n. 14455

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Demolizione e ricostruzione di rudere - È nuova costruzione.
1. In materia edilizia, anche in base alle nuove disposizioni contenute nel T.U. 6 giugno 2001 n. 380, costituisce nuova costruzione l’intervento di demolizione e di successiva ricostruzione di un rudere in quanto la demolizione, per essere ricondotta alla nuova nozione legislativa di «ricostruzione edilizia», deve essere contestualizzata temporaneamente nell’ambito di un intervento unitario volto nel suo complesso alla conservazione di un edificio che risulti ancora esistente e strutturalmente identificabile al momento dell’inizio dei lavori.

1a. (ATED-RISTR.1) - Sulla ristrutturazione edilizia - che può consistere anche nella demolizione di un fabbricato e nella sua successiva ricostruzione - ved. C. Stato V 9 ottobre 2002 n. 5410 R
(T.U. sull’edilizia, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) R

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