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Sent. C. Stato 06/02/2003, n. 617

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Manutenzione straordinaria - Nozione - Ex art. 31, lett. b), L. 78/547.
1. Le attività edilizie di manutenzione straordinaria sono distinte dalla necessità che consistano in lavori diretti alla sostituzione o rinnovo di parti dell'edificio (limite di ordine funzionale) e che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari né mutino la loro destinazione (limite di ordine strutturale); quindi per lo svolgimento di attività che superino i limiti anzidetti, occorre una concessione edilizia (se questa manca si può anche giungere ad un provvedimento di demolizione).

Ved. C. Stato V 18 ottobre 2002 n. 5775 R
[L. 5 agosto 1978 n. 457, art. 31, lett. b)]

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