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Sent.C. Cass. 25/06/2003, n. 10064

49528 49528
1. Appalti ll.pp. - Controversie - Arbitrato - Domanda anche prima dell’approvazione del collaudo - Ammissibilità - Condizioni.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, la particolare natura della controversia, ovvero la sua rilevanza economica, non costituiscono il solo presupposto alla cui ricorrenza alternativa il 2° comma, lett. b), dell’art. 44 del capitolato generale, approvato con il D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, collega la facoltà di deroga alla regola generale, posta dal primo comma della stessa disposizione, della improponibilità della domanda fino alla approvazione del collaudo dell’opera, giacché, in entrambe le ipotesi, detta facoltà è subordinata alla condizione del carattere di indilazionabilià e di urgenza assoluta della controversia - da valutarsi obiettivamente dal giudice di merito (o dagli arbitri), indipendentemente dall’opinione della parte al riguardo -, nel senso che la risoluzione di essa non potrebbe rinviarsi a dopo il collaudo senza che dal ritardo ne resti leso in modo irreversibile l’eventuale diritto preteso dalla parte istante.


(Cap. gen. ll.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 44, 1° c.) [R=DPR106362]

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