Sent. C. Stato 23/12/2002, n. 7275 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 23/12/2002, n. 7275

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Costruzioni lungo strade - Distanze ex D.M. 1.4.68 - Obbligo di osservanza per ricostruzioni o ristrutturazioni.
1. Le disposizioni del D.M. 1° aprile 1968 in materia di distanza minima delle costruzioni dal ciglio stradale hanno il fine di impedire che vicino alla sede stradale sorgano manufatti ed edifici che possano essere di pregiudizio per la percorribilità e l'eventuale ampliamento della strada stessa; pertanto, nel caso di interventi di ricostruzione o ristrutturazione di immobili preesistenti con i quali venga realizzato un manufatto diverso, anche in parte, del precedente, vi è l'obbligo di mantenere il manufatto entro la distanza prescritta; a meno che l'intervento sia irrilevante rispetto alle esigenze di tutela della norma così da non configurarsi alcun pregiudizio.

Ved. C. Stato IV 25 settembre 2002 n. 4927 R
(D.M. 1° aprile 1968) R

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