Sent. CGAR. Sicilia 24/12/2002, n. 684 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. CGAR. Sicilia 24/12/2002, n. 684

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Documentazione - Richiesta di integrazione - Facoltà e non obbligo P.A.. 2. Appalti ll.pp. - Gara - Documentazione - Termini assegnati - All'impresa aggiudicataria, a conferma di dichiarazioni e alle imprese sorteggiate ex art. 10, c. 1 quater L. 94/109 - Sono termini perentori.
1. In una gara d'appalto di lavori pubblici l'amministrazione appaltante ha solo la facoltà (che deve peraltro essere prevista da una specifica clausola del bando) e non l'obbligo di richiedere ad una impresa concorrente di integrare la documentazione già prodotta a conferma delle dichiarazioni rese nel corso della procedura di gara. 2. In una gara d'appalto di lavori pubblici sono perentori i termini assegnati dall'amministrazione appaltante sia all'impresa aggiudicataria, eventualmente, per presentare documentazione a comprova del possesso dei requisiti dichiarati e sia alle imprese che, ai sensi dell'art. 10, c 1 quater della l. 11 febbraio 1994 n. 109, sono state sorteggiate a campione.


(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 10, c. 1 quater)

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