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Sent. CGAR. Sicilia 20/09/2002, n. 570

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Offerte anomale - Verifica - Ex art. 21, c. 1 bis, L. 94/109 - Presunzione relativa. 2. Appalti ll.pp. - Gara - Offerte anomale - Verifica - Ex art. 21, c. 1 bis, L. 94/109 - Prova della congruità dell'offerta - Onere dell'impresa.
1. Nelle gare d'appalto di lavori pubblici, la procedura stabilita dall'art. 21, c. 1 bis della L. 11 febbraio 1994 n. 109 per la verifica dell'anomalia delle offerte implica l'esistenza di una presunzione relativa di non congruità dell'offerta sopra soglia suscettibile di superamento attraverso l'esame in contraddittorio delle giustificazioni che l'impresa interessata è abilitata a fornire con riguardo a tutte indistintamente le voci di prezzo, anche ad integrazione delle giustificazioni rese in via anticipata a corredo dell'offerta. 2. Nelle gare d'appalto di lavori pubblici, la presunzione legale iuris tantum di anomalia dell'offerta prevista dall'art. 21, c. 1 bis, della L. 11 febbraio 1994 n. 109 implica che, sia nel corso del procedimento amministrativo di verifica dell'anomalia, sia in sede di tutela giurisdizionale, grava sull'impresa offerente l'onere di fornire la prova della congruità della propria offerta e cioè la dimostrazione che, nonostante il ridotto margine di utile matematicamente derivante dallo scarto percentuale rispetto alla media dei ribassi indicativa ex lege del valore presuntivo di mercato della prestazione, quest'ultima possa essere comunque resa in condizioni e con modalità tali da soddisfare in misura adeguata l'interesse pubblico alla regolare esecuzione dell'opera.


(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 21, c. 1 bis) R (L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 21, c. 1 bis)

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