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Sent.C. Cass. 01/07/2002, n. 9525

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1. Geometra - C.N.P.A. - Rapporto assicurativo - Presupposto - Versamento dei contributi.
1. Il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, enunciato in via generale dall'art. 2116 Cod.civ. con riferimento al rapporto di lavoro subordinato, non opera, salve specifiche disposizioni di legge in senso contrario, per i lavoratori autonomi. Pertanto, il mancato versamento di contributi alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti impedisce la costituzione del rapporto assicurativo, senza che rilevi in contrario la circostanza dell'avvenuta iscrizione al relativo albo professionale, la quale, ai sensi dell'art. 2 della L. 55/990, nel concorso degli altri requisiti in esso previsti, determina la iscrizione di ufficio alla Cassa estesa, e, pertanto, la possibilità per questa di attivarsi per la riscossione dei contributi.


(Cod.civ. art. 2116; L. 24 ottobre 1955 n. 990, art. 2) R

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