Sent.C. Cass. 06/05/2002, n. 6449 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP5751

Sent.C. Cass. 06/05/2002, n. 6449

48945 48945
1. Ingegneri e architetti - C.N.P.I.A. - Professionisti iscritti dal 1961 - Diritto di riscatto di periodi di lavoro precedenti - Sussistenza.
1. Il professionista iscritto alla Cassa di previdenza ingegneri e architetti dal 1961, anno di entrata in funzione dell'assicurazione di tali professionisti, possono, ai sensi dell'art. 17 della L. 290/90, chiedere il riscatto di periodi di lavoro precedenti all'assicurazione; poiché l'unico requisito previsto (l'iscrizione dal 1961) ha la funzione di consentire agli assicurati sin dall'inizio di coprire periodi di attività professionale anteriori all'assicurazione, e poiché la legge non prevede il requisito della continuità dell'iscrizione, l'art. 2 del Regolamento sui riscatti della Cassa, che introduce tale requisito ulteriore, è illegittimo e deve essere disapplicato.


(L. 11 ottobre 1990 n. 290, art. 17) R

Dalla redazione

  • Compravendite e locazioni immobiliari
  • Fisco e Previdenza

Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Edilizia e immobili

Le tolleranze negli interventi edilizi

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Edilizia e immobili

Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino