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Sent. CGAR. Sicilia 25/02/2002, n. 81

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Offerte anomale - Verifica - In base solo ad alcune delle giustificazioni dell'impresa - Esclusione ex C. giust. C.E. 2001 n. 285-286.
1. Ai sensi dell'art. 30 n. 4 della Dir. 93/37/CEE nelle gare d'appalto di lavori pubblici, secondo la C. giust. C.E. 27 novembre 2001 n. 285-286/99, una norma nazionale non può imporre all'Amministrazione appaltante di respingere come anomale (perché anormalmente basse) le offerte con ribasso superiore alla soglia di anomalia tenendo conto unicamente delle giustificazioni dei prezzi proposti, relativi ad almeno il 75% dell'importo a base d'asta, che dovevano essere allegate alle offerte delle imprese partecipanti, senza dare a queste la possibilità, dopo l'apertura delle buste, di esporre il loro punto di vista sugli elementi di prezzo offerti riguardo ai quali si erano avuti sospetti.

Ved. C. Stato VI 14 gennaio 2002 n. 157R
(Dir. 14 giugno 1993 n. 93/37/CEE, art. 30, n. 4)

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