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06/08/2018

Mutamento di destinazione d'uso e consumazione reati urbanistici

La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla necessità del permesso di costruire nel caso di un intervento edilizio che implichi un cambio di destinazione d'uso comportante la variazione di categoria urbanistica.

Nella fattispecie concreta l'imputata aveva realizzato, in zona sismica e senza permesso di costruire, opere edilizie consistite nella realizzazione di un manufatto, a solo piano terra, pari ad una superficie totale di metri quadrati 12,46, con copertura ad una falda con altezza al colmo di metri 2,20 e dotato di attacchi per l'elettricità, l'acqua ed il gas; si trattava di opere realizzate su un preesistente fabbricato che hanno comportato un cambio di destinazione d'uso di un locale deposito attrezzi ad abitazione, ovvero dalla categoria d'uso non residenziale alla diversa categoria d'uso residenziale.

La Suprema Corte, sulla base dell'art. 10, comma 2, del D. P.R. 06/06/2001, n. 380 e dell'art. 7, comma 3, della L. R. Lazio 02/07/1987, n. 36, ha ritenuto che il mutamento di destinazione d'uso realizzato nel caso di specie avrebbe dovuto essere eseguito con permesso di costruire.

Inoltre, la Sent. C. Cass. pen. 09/07/2018, n. 30919, ha ribadito i principi relativi alla consumazione del reato urbanistico, che ha inizio con l'avvio dei lavori di costruzione e perdura fino alla cessazione dell'attività edilizia abusiva, momento nel quale inizia a decorrere il termine di prescrizione. 

Dalla redazione