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Sent. C. Cass. 01/08/2001, n. 10459

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Parcheggio - Appositi spazi nelle nuove costruzioni - Diritto d'uso degli acquirenti di appartamenti.
1. Con riguardo all'attuazione del vincolo di destinazione a parcheggio degli appositi spazi delle nuove costruzioni, in favore dei proprietari delle unità abitative site nei fabbricati, qualora il diritto di uso del parcheggio operi in forza di legge, in contrasto con la volontà e la dichiarazione contrattuale, il relativo prezzo non può intendersi compreso in quello pattuito e pagato per la vendita dell'unità immobiliare, dato che questo non può intendersi riferito anche al diritto volontariamente non trasmesso; ne deriva che il giudice, pronunziando il trasferimento dell'indicato diritto d'uso, deve anche pronunziare il riconoscimento del diritto del venditore al relativo compenso (nella misura da concordarsi tra le parti o, comunque, da determinarsi giudizialmente mediante apposita stima), in quanto all'operata integrazione dell'oggetto di una delle prestazioni dovute per contratto, deve corrispondere la coerente integrazione dell'oggetto della controprestazione, per ripristinare l'equilibrio del sinallagma funzionale del contratto, altrimenti inficiato.

Sull'attività edilizia relativa ai parcheggi ved. Cass. 28 marzo 2001 n. 4530R (Per il vincolo pertinenziale degli appositi spazi per parcheggi nelle nuove costruzioni, è irrilevante che queste abbiano destinazione commerciale o abitativa); 11 gennaio 2001 n. 341R (Le parti possono disporre delle aree per parcheggi separatamente dalla nuova costruzione sottoponendole a regime diverso da quello delle pertinenze, purché sia rispettato il vincolo di destinazione a parcheggio).

Dalla redazione