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Sent.C. Cass. 11/01/2002, n. 301

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1. Appalti ll.pp. - Arbitrato - Collegio arbitrale - Componente nominato da P.A. - Consigliere di Stato - Legittimità.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, è, a norma dell'art. 45 del D.P.R. n. 1063 del 1962, legittimamente composto il collegio arbitrale nel caso in cui il componente nominato dall'amministrazione appaltante sia non un funzionario della stessa amministrazione o un avvocato dello Stato (come prescritto dalla menzionata disposizione normativa) ma un consigliere di Stato.

Il citato art. 45 dell'abrogato Cap.gen. ll.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063[R=DPR106362] stabiliva la composizione del collegio arbitrale che era formato da 5 membri. Secondo la nuova normativa tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 31bis, comma 1, L. quadro 94/109, possono essere deferite ad un collegio arbitrale di tre membri (L. quadro cit., art. 32; Reg. ll.pp. D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, artt. 150 e 151; Cap.gen. ll.pp., D.M 19 aprile 2000 n. 145, art. 34R.
(D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 45)[R=DPR106362,A=45]

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