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Sent.C. Stato 07/09/2001, n. 4674

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Esclusione - Per mancanza di dichiarazione richiesta dal bando - Legittimità.
1. È legittima l'esclusione da una gara d'appalto ll.pp. dell'impresa che, contrariamente a quanto prescritto nel bando di gara, non ha dichiarato specificatamente di avere preso visione dell'elenco prezzi.

La giurisprudenza è costante nell'affermare il principio secondo cui la P.A. esclude legittimamente dalla gara d'appalto di lavori pubblici l'impresa che non ha presentato un documento rilevante (cioè tale che la sua mancanza determina un'alterazione del corretto andamento della procedura concorsuale) prescritto nel bando o nell'invito. Ved. C. Stato VI 12 dicembre 2000 n. 6583R e IV 22 giugno 2000 n. 3505R (È legittima l'esclusione dalla gara di un'impresa che ha presentato una documentazione incompleta rispetto a quella prescritta nel bando o nell'invito con una espressa clausola di esclusione per il caso di documenti incompleti o irregolari); V Ord. caut. 29 settembre 2000 n. 4874R e VI 13 giugno 2000 n. 3290R (È illegittima l'esclusione dalla gara di un'impresa per avere presentato documentazione incompleta, qualora tale motivazione discenda da una clausola generica del bando o della lettera d'invito); V 5 novembre 1999 n. 1832R (Non può essere esclusa dalla gara un'impresa per la mancata presentazione, insieme con l'offerta, del programma dei lavori che ha rilevanza soltanto ai fini della revisione prezzi); C. Conti, S.U. 26 ottobre 1998 n. 36R (È illegittima l'esclusione di un'impresa per avere prodotto un certificato in copia autenticata anziché in originale); C. Stato V 15 aprile 1999 n. 141R (È legittima l'esclusione di un'impresa che ha presentato la documentazione incompleta, in una gara per la quale nella lettera d'invito era prevista appunto l'esclusione in caso di irregolarità o incompletezza di qualche documento); V 21 aprile 1997 n. 379R (È illegittima l'esclusione di un'impresa per omessa presentazione del certificato antimafia).

Dalla redazione