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Sent.C. Stato 07/09/2001, n. 4673

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1. Progetto oo.pp. - Incarico - Importo inferiore alla soglia comunitaria di 200.000 Ecu - Ex art. 17, c. 12, L. 1994 n. 109 - Controversie - Giurisdizione amministrativa. 2. Progetto oo.pp. - Incarico - Importo inferiore alla soglia comunitaria di 200.000 Ecu - Ex art. 17, c. 12, L. 1994 n. 109 - Modalità - Motivazione - Necessità. 3. Progetto oo.pp. - Incarico - Gara per l'affidamento - Commissione giudicatrice - Composizione - Prevalenza di tecnici adeguati - Necessità.
1. Le controversie relative all'affidamento di incarichi di progettazione di importo inferiore a 200. 000 Ecu, ai sensi dell'art. 17 della L. 11 febbraio 1994 n. 109, ricadono sotto la giurisdizione del giudice amministrativo. 2. L'art. 17 della L. 11 febbraio 1994 n. 109 non impone lo svolgimento di una formale procedura di aggiudicazione per l'affidamento degli incarichi di progettazione di importo inferiore alla soglia comunitaria di 200.000 Ecu; ma la P.A. deve comunque dare conto della scelta operata in base agli indici di esperienza e di specifica capacità professionale desunti dal curriculum del professionista incaricato - anche se non occorre procedere ad una analitica e attenta comparazione, in base a criteri prefissati, dei curricula di tutti i professionisti partecipanti - e soddisfare l'obbligo di una puntuale motivazione della scelta del professionista nonché di rispetto dei principi di logicità, trasparenza e parità di trattamento fra i candidati. 3. Nella composizione delle Commissioni giudicatrici la presenza di tecnici o esperti - interni o esterni all'Amministrazione ma aventi comunque adeguati titoli di studio e professionali rispetto alle materie in esame - deve essere almeno prevalente, se non esclusiva, al fine di garantire scelte finali fondate sull'applicazione di parametri neutrali e determinate soltanto dalla valutazione delle attitudini e della preparazione dei candidati.


(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 17)R

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