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Sent. C. Cass. pen. 06/02/2001, n. 5037

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1. Igiene del lavoro - Responsabilità del datore di lavoro - Vertice di organizzazione complessa - Responsabilità configurabile. 2. Igiene del lavoro - Responsabilità del datore di lavoro - Precauzioni minime possibili - Responsabilità per la loro omissione. 3. Igiene del lavoro - Responsabilità del datore di lavoro - Norme di prevenzione - Esonero per lavori all'aperto ex art. 21 D.P.R. 1956 n. 303 ma non per lavori a «cielo aperto».
1. Il vertice di una organizzazione complessa, nonostante i limiti di responsabilità derivanti dalla ripartizione interna di competenze ha comunque un obbligo di controllo e vigilanza in materia antinfortunistica quando venga a conoscenza di specifiche inadempienze o quando abbia comunque avuto ingerenza nella tutela dei lavoratori impartendo precisi ordini. (Nella fattispecie, è stato ritenuto che l'esistenza del responsabile dell'ufficio compartimentale e del medico di fabbrica non escludeva la responsabilità dell'organo di vertice delle Ferrovie della Stato per l'utilizzo di amianto e per i danni da esso prodotti, avendo quest'ultimo emanato apposite circolari a tutela della salute dei lavoratori senza però mai svolgere alcun controllo, anche sollecitando il competente organo tecnico ispettivo dell'Ente, sulla ottemperanza alle istruzioni impartite). 2. In tema di responsabilità per omissione di cautele doverose, l'esistenza del nesso di causalità e l'esigibilità della condotta non possono essere contestate sotto il profilo della differenza tra le conoscenze tecnico-scientifiche esistenti al momento del fatto e quelle, più vaste esistenti al momento del giudizio, allorché il comportamento dell'imputato sia stato di omissione anche di quelle precauzioni minime all'epoca sicuramente possibili. 3. La previsione dell'art. 21, comma 6, D.P.R 19 marzo 1956 n. 303 secondo cui per i lavori all'aperto è possibile l'esonero del datore di lavoro dagli obblighi di sicurezza previsti per il controllo delle polveri, non è applicabile alla diversa situazione delle lavorazioni effettuate a «cielo aperto». (Fattispecie relativa a lavorazioni all'interno di un capannone).

3. D.P.R. 19 maggio 1956 n. 303, art. 21, comma 6 «Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai comma precedenti, e non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, l'Ispettorato del lavoro può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai comma precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione.
(D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303, art. 21, comma 6)R

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